Cassazione Penale, Ordinanza n. 35507/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno che, in parziale riforma della condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno il 16 gennaio 2025 per violenza sessuale aggravata e continuata in danno di una minorenne, aveva rideterminato la pena da sei anni e un mese a quattro anni e nove mesi di reclusione, mantenendo le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata. Con il primo motivo denunciava vizio di motivazione e travisamento della prova nella lettura della relazione della professionista e nella valutazione dell’attendibilità della persona offesa. Con il secondo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull’aggravante dell’abuso delle condizioni di inferiorità della vittima, sostenendo che tali condizioni dovessero essere conosciute o conoscibili dall’imputato. Con il terzo contestava il mancato riconoscimento della diminuente del fatto di minore gravità. Con il quarto chiedeva che le attenuanti generiche fossero ritenute prevalenti, anziché equivalenti, rispetto all’aggravante. In una memoria depositata il 3 agosto 2026 contestava inoltre l’assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e insisteva per il suo accoglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo riproponeva censure già dedotte in appello e disattese, senza una critica specifica alla motivazione, e mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove: le sentenze di merito conformi avevano motivato in modo non manifestamente illogico l’attendibilità della persona offesa e la responsabilità, valorizzando anche la relazione terapeutica, gli elementi di riscontro oggettivo, tra cui chat e video, e le valutazioni sulla condizione di inferiorità della giovane. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dell’aggravante non risultava proposta con i motivi di appello, secondo il riepilogo non contestato degli stessi. Il terzo è inammissibile: la reiterazione nel tempo degli abusi è incompatibile, secondo il principio richiamato dalla Corte, con la minore gravità del fatto. Il quarto è manifestamente infondato: nell’atto di appello non era stata formulata una specifica richiesta di prevalenza corredata dall’indicazione di circostanze di fatto idonee a sostenerla; inoltre, il giudizio di equivalenza, sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, non è sindacabile in cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 609-bis, terzo comma, c.p.
l'attenuante speciale prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. non può essere concessa quando gli abusi in danno della vittima sono stati reiterati nel tempo perché tale reiterazione, ove non sia del tutto occasionale, approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, sicché non è compatibile con la "minore gravità" del fatto
La diminuente del fatto di minore gravità non è compatibile con abusi sessuali reiterati nel tempo, salvo che la reiterazione sia del tutto occasionale.
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non ricorrono elementi per escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in euro 3.000.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Il provvedimento dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione; la norma è richiamata per la tutela dei dati personali.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproduce pedissequamente una censura già proposta in appello e puntualmente disattesa, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di singoli elementi di prova; il controllo di legittimità riguarda la tenuta della motivazione e la giustificazione dell’ipotesi ricostruttiva accolta dal giudice di merito.
- È inammissibile la censura relativa a una questione non proposta con i motivi di appello, quando il riepilogo dei motivi riportato nella sentenza impugnata non sia stato contestato dal ricorrente.
- La diminuente speciale del fatto di minore gravità per i reati sessuali non è riconoscibile quando gli abusi siano reiterati nel tempo, salvo che la reiterazione sia del tutto occasionale.
- Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, il giudice di merito non deve motivare specificamente la scelta dell’equivalenza invece della prevalenza, salvo che sia stata formulata una richiesta specifica e sostenuta dall’indicazione di circostanze di fatto rilevanti.
- La valutazione di equivalenza tra circostanze, discrezionale e propria del merito, è sindacabile in cassazione solo se arbitraria o sorretta da ragionamento illogico; è sufficiente una motivazione che ritenga la soluzione adeguata alla pena concretamente irrogata.
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