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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41129/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La lite trae origine da una scrittura privata di permuta del 14 settembre 1977 avente ad oggetto una porzione di terreno. In primo grado fu dichiarata la nullità della scrittura per indeterminatezza del bene trasferito, descritto soltanto con superficie e un confine. In appello, oltre a confermarsi la nullità del contratto, fu accolto in parte l'appello della parte attrice originaria, dichiarandosi l'acquisto per usucapione ventennale di una porzione di terreno specificamente indicata come interessata dallo scavo, nonché la servitù di passaggio sulla strada di collegamento con la strada provinciale. I ricorrenti hanno impugnato la decisione con tre motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 1159 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente richiamato l'usucapione abbreviata anziché la fattispecie dedotta; 2) violazione degli artt. 1158 c.c. e 100 c.p.c., deducendo l'incompatibilità tra domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà in forza del contratto e domanda di usucapione, che sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile; 3) falsa applicazione degli artt. 1140, 1142 e 1158 c.c., nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che l'oggetto usucapito fosse indeterminato e che la Corte avesse riconosciuto l'usucapione senza un adeguato accertamento del possesso per l'intero periodo, oltre a una contraddizione con la dichiarata nullità della scrittura per indeterminatezza del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo irrilevante il richiamo all'art. 1159 c.c. poiché la sentenza impugnata aveva in realtà applicato l'usucapione ordinaria ventennale ex art. 1158 c.c., e ha considerato correttamente interpretata come subordinata la domanda di usucapione rispetto a quella di accertamento dell'acquisto per contratto. Ha invece accolto il terzo motivo nei limiti della censura relativa all'indeterminatezza del bene usucapito: la sentenza di merito non individuava il compendio con un grado sufficiente di certezza, mancando elementi come superficie della porzione, confini, profondità dello scavo o ulteriori dati idonei a distinguere la parte usucapita dalle altre parti del medesimo fondo. Per tale ragione la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1159 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma erroneamente applicata, ma ritenuto dalla Corte un mero refuso della sentenza impugnata, privo di incidenza decisiva, perché la decisione di merito aveva in realtà pronunciato sull'usucapione ordinaria ventennale.

  • art. 1158 c.c.

    Norma effettivamente applicata dalla Corte territoriale per affermare l'acquisto per usucapione ordinaria mediante possesso ventennale.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte esclude l'inammissibilità della domanda di usucapione, ritenendo corretta l'interpretazione della Corte di merito che l'aveva proposta in via subordinata.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al possesso, ma le ulteriori censure sono assorbite dopo l'accoglimento della doglianza sull'individuazione del bene.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al possesso, senza autonoma statuizione decisoria della Corte di cassazione.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Invocato per dedurre nullità della sentenza, ma la Corte decide il motivo solo nella parte relativa all'indeterminatezza dell'oggetto dell'usucapione, ritenuta decisiva.

  • artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c.

    La nullità della notificazione del ricorso è stata ritenuta comunque sanata dalla costituzione dei controricorrenti, per raggiungimento dello scopo dell'atto.

Massime di principio

  • L'erroneo richiamo, nella motivazione della sentenza impugnata, a una norma diversa da quella effettivamente applicata non comporta cassazione se dal contenuto della decisione risulta con chiarezza il reale fondamento giuridico della statuizione e l'errore ha natura meramente materiale.
  • La domanda di usucapione può coesistere con una domanda principale di accertamento dell'acquisto a titolo negoziale quando il giudice di merito ne accerti la proposizione in via subordinata; in tal caso non sussiste incompatibilità processuale.
  • Nella sentenza che dichiara l'usucapione di un bene immobile è indispensabile che il bene sia individuato con precisione sufficiente, mediante elementi idonei a renderlo agevolmente identificabile anche se diversi dai dati catastali; non basta un riferimento generico a una porzione interessata da uno scavo se mancano superficie, confini o altri dati distintivi.
  • Il diritto reale acquisito per usucapione deve essere riferito a un bene determinato: l'indeterminatezza dell'oggetto rende inidonea la pronuncia a produrre gli effetti sostanziali tipici della sentenza di accertamento dell'usucapione.
  • La deduzione di vizi relativi alla struttura della domanda o alla motivazione è assorbita quando il motivo venga accolto per la carenza decisiva dell'individuazione del bene usucapito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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