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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42872/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il G.i.p. aveva dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione del P.M. (procedimento contro ignoti, R.G.N.R. 2023/1608) perché depositata in forma cartacea, in violazione dell'art. 3 del d.m. 29/12/2023 n. 217 che impone il deposito telematico. Il Procuratore aveva invece disposto, con provvedimento dell'8/04/2024 ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p., che per i procedimenti relativi agli "ignoti seriali" le richieste di archiviazione fossero redatte e depositate in modalità analogica fino al 31/05/2024, a causa dell'accertato malfunzionamento dell'applicativo "APP". Il G.i.p. ritenne che non vi fosse malfunzionamento legittimante il deposito analogico; il P.M. ha impugnato il decreto sostenendo che il G.i.p. aveva esercitato un potere che non gli compete (vizi di abnormità strutturale) e che la decisione produceva una stasi del procedimento (vizi di abnormità funzionale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il decreto del G.i.p. per abnormità sia strutturale sia funzionale. Ha rilevato che, ove il malfunzionamento del sistema sia stato accertato e attestato come nel provvedimento del Procuratore, la decisione di consentire depositi analogici rientra nelle competenze del vertice dell'ufficio (Procura) e non è sindacabile dal giudice; inoltre il decreto del G.i.p. avrebbe determinato una stasi del procedimento e contrastato le regole sulla presentazione cumulativa delle richieste per "ignoti seriali". Gli atti sono stati trasmessi all'Ufficio G.i.p. del Tribunale di L'Aquila per il prosieguo.

Norme richiamate

  • decreto ministeriale 29/12/2023 n. 217, art. 3

    disposizioni sull'obbligo di deposito telematico per atti relativi ai procedimenti di archiviazione a decorrere dal 14/01/2024

    impone il deposito telematico tramite l'applicativo APP, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis in caso di malfunzionamento del sistema

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    comma 3 e comma 4 (atti e documenti redatti in forma analogica e depositati con modalità non telematiche in caso di malfunzionamento attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario)

    consente il deposito analogico quando il malfunzionamento è accertato e attestato dall'ufficio giudiziario e comunicato tempestivamente; la relativa determinazione rientra nelle competenze amministrative del Procuratore e legittima il deposito non telematico

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    previsione delle modalità telematiche per il deposito di atti

    stabilisce la regola generale del deposito telematico per gli atti processuali, fatta salva la disciplina speciale di cui all'art. 175-bis

  • art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen.

    regole relative alle denunce a carico di ignoti e trasmissione all'ufficio di procura con elenchi mensili

    inquadra la disciplina dei procedimenti relativi a denunce contro ignoti, rilevante per l'obbligo di pronunce cumulative sulle richieste di archiviazione

  • art. 415 cod. proc. pen., comma 4

    la richiesta di archiviazione e il decreto del giudice sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia

    impone che le richieste/decreti per i procedimenti contro "ignoti seriali" siano pronunciati cumulativamente, condizione che il deposito analogico disposto dalla Procura mirava a preservare

Massime di principio

  • Quando il dirigente dell'ufficio giudiziario (es. il Procuratore della Repubblica) attesta un malfunzionamento del sistema informatico ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p., gli atti possono essere redatti in forma analogica e depositati con modalità non telematiche; tale scelta amministrativa non è sindacabile dal giudice penale quando rientra nei limiti normativi.
  • La regola generale del deposito telematico (d.m. 217/2023 e art. 111-bis c.p.p.) è applicabile salvo la deroga prevista dall'art. 175-bis: in presenza di attestazione formale di malfunzionamento, il deposito cartaceo è legittimo.
  • Nei procedimenti relativi a "ignoti seriali" va rispettata la disciplina speciale (art. 107-bis disp. att. e art. 415 c.p.p.) che richiede pronunce cumulative; scelte organizzative della Procura volte a garantire tale cumulatività sono funzionalmente rilevanti e vanno attentamente documentate.
  • Il giudice per le indagini preliminari deve evitare di invadere competenze amministrative del capo dell'ufficio giudiziario: una censura del provvedimento del Procuratore è ammissibile solo se emerge un evidente abuso o violazione di legge, non per divergenze sulla gestione ordinaria o sull'accertamento tecnico del malfunzionamento.
  • Per minimizzare conflitti e rischi di impugnazione, le comunicazioni sul malfunzionamento (data/ora inizio e fine, ambito del problema, procedure alternative) devono essere formalizzate e tempestivamente rese conoscibili agli interessati, come richiesto dall'art. 175-bis.

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