Cassazione Penale, Sentenza n. 34715/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di merito che li ha ritenuti responsabili del danneggiamento aggravato alla saracinesca dello studio medico di Francesco Nasso (esplosione di colpi d'arma da fuoco la notte del 10/10/2022 a Taurianova). Berlingieri ha articolato cinque motivi: (i) travisamento della prova rispetto al verbale di controllo dei Carabinieri del 30/09/2022; (ii) mancata motivazione circa la mancanza di prova della disponibilita' dell'arma e richiesta di assolvere dai reati in materia di armi; (iii) censura sull'inesatta ricostruzione giuridica della detenzione rispetto al porto di arma (assorbimento per continenza); (iv) mancata concessione delle attenuanti generiche; (v) illegittima applicazione della recidiva. Sgarlata ha proposto tre motivi: (i) vizio di motivazione e violazione del principio del ragionevole dubbio per mancata individuazione dell'autore materiale dei colpi e valutazione esclusivamente indiziaria; (ii) illegittimità dell'aggravante della "violenza sulle cose" ritenuta dal giudice; (iii) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 2 cod. pen. (nesso teleologico tra reati in materia di armi e danneggiamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto non decisivo il presunto travisamento relativo al verbale di controllo del 30/09/2022 e ha condiviso la valutazione, compiuta dai giudici di merito, basata su un compendio indiziario costituito dalle immagini di videosorveglianza, dalle rilevazioni GPS dell'autovettura noleggiata da Berlingieri e dalle coerenze temporali e spaziali degli spostamenti. Il Collegio ha confermato che, nel processo indiziario, puo' legittimamente ritenersi la responsabilita' di chi ha concorso nell'ideazione e nella preparazione dell'azione delittuosa anche se non individuato quale autore materiale, e che il porto e la detenzione di arma possono essere valutati come concorso in presenza di elementi che dimostrino la programmazione dell'uso dell'arma. Ha escluso vizi di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti e sulla recidiva, ritenute motivate in base alla gravita' della condotta e alla personalita' degli imputati. Quanto alle censure di Sgarlata, la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata acquisizione di un movente e non ha riconosciuto pregiudizio derivante dall'erronea qualificazione formale di un'aggravante non operativa sul piano del trattamento, riconfermando l'applicazione dell'aggravante per il nesso teleologico tra reati in materia di armi e danneggiamento. In conclusione, i ricorsi sono rigettati e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)
Riferito al vizio di motivazione per travisamento della prova: la Corte ricorda i limiti di ammissibilita' della censura in cassazione, richiedendo la prova della decisivita' dell'atto o dato probatorio invocato.
Richiesto come parametro per la motivazione in ordine a specifiche richieste di assoluzione; la Corte osserva che i giudici di merito devono motivare sulle istanze decisive ma che nel caso non e' emersa omissione pregiudizievole.
Riferito ai criteri di valutazione della prova; la Corte conferma la legittimita' della valutazione indiziaria quando gli indizi sono concordanti e univoci.
Principio del dubbio ragionevole: la Corte ritiene rispettato il principio alla luce della congrua concatenazione degli indizi che raggiungono la prova nel processo indiziario.
Richiamato in relazione alla legittimita' della pena e alla discussione sull'assorbimento tra reati di detenzione e porto d'arma; la Corte applica la giurisprudenza secondo cui l'assorbimento opera solo se la detenzione e il porto sono contemporanei e non risultano precedenti detenzioni.
Riferimenti normativi in materia di armi; la Corte valuta i reati in materia di armi anche alla luce della normativa speciale e della giurisprudenza consolidata.
Ulteriori norme tecniche sulla materia delle armi valutate insieme al codice penale dai giudici di merito e richiamate in cassazione.
art. 635 cod. pen., comma secondo (danneggiamento aggravato)
La qualificazione dell'aggravante 'violenza sulle cose' e' discussa; la Corte ritiene che l'eventuale erronea qualificazione formale non abbia prodotto pregiudizio nel quadro sanzionatorio complessivo.
Richiamato come aggravante (cose esposte alla pubblica fede); la Corte osserva che tale aggravante e' stata considerata dai giudici di merito insieme ad altre circostanze aggravanti.
Aggravante del nesso finalistico: la Corte conferma che si applica quando i reati in materia di armi sono finalisticamente orientati a commettere il delitto principale (danneggiamento), essendo stata provata l'utilizzazione dell'arma per il fatto.
Criteri per la concessione delle attenuanti generiche: la Corte ribadisce che il giudice puo' valorizzare il singolo elemento ritenuto prevalente e che l'applicazione delle attenuanti richiede elementi positivi.
Massime di principio
- Nel processo indiziario il giudice può fondare la condanna sulla concatenazione logica e sulla concordanza degli indizi quando questi, presi nel loro complesso, raggiungono la certezza richiesta dal diritto.
- Il vizio di 'travisamento della prova' in cassazione richiede che il ricorrente dimostri la decisivita' dell'atto o dato processuale omesso o travisato e il radicale impatto sull'impianto motivazionale della sentenza.
- La responsabilita' per reati in materia di armi puo' essere affermata anche per i concorrenti che hanno programmato e partecipato all'azione delittuosa, senza necessità di dimostrare che a ciascuno apparteneva materialmente l'arma.
- L'assorbimento per continenza tra detenzione e porto d'arma opera soltanto se la detenzione inizia contestualmente al porto e sussiste prova che l'arma non fosse detenuta in precedenza; in mancanza, i reati possono concorrere.
- La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito che può valorizzare anche un solo elemento positivo; l'assenza di elementi positivi legittima il diniego.
- La qualificazione formale di un'aggravante non produce necessariamente nullita' o pregiudizio quando non incide sul trattamento sanzionatorio complessivo e sulla sostanza della decisione.
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