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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23132/2021 del 19/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un avvocato volta a ottenere dai propri ex assistiti il pagamento dei compensi per l'attività difensiva svolta in un precedente giudizio civile. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il tribunale aveva accolto solo in parte il gravame, riconoscendo un residuo credito di euro 196 oltre accessori, ma aveva al contempo confermato nel dispositivo la decisione di primo grado per il resto e aveva mantenuto la condanna dell'attore alle spese del primo grado, compensando quelle del secondo. In cassazione il professionista ha dedotto, in sintesi: (i) che, una volta dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per l'interruzione automatica del giudizio conseguente alla sua sospensione dall'esercizio professionale, il giudice d'appello non poteva confermare alcuna statuizione della decisione nulla, nemmeno sulle spese; (ii) che era erronea la compensazione delle spese del grado di appello; (iii) che il tribunale aveva considerato illegittimamente, nella liquidazione del compenso, l'esito di un diverso giudizio di responsabilità professionale promosso dai clienti; (iv) che era errata la determinazione del valore della causa e dello scaglione tariffario; (v) che il tribunale aveva sottovalutato il pregio dell'opera professionale e l'utilità per i clienti; (vi) che era indebita l'imputazione a titolo di acconto di un assegno consegnato tempo prima, anche per mancanza di prova sulla riferibilità di quel pagamento al mandato professionale; (vii) che era irrituale l'ordine di esibizione della fattura relativa a tale assegno.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo solo nei limiti relativi al governo delle spese: una volta dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, il giudice d'appello doveva riesaminare la causa come giudice di unico grado e procedere a una nuova liquidazione delle spese di entrambi i gradi, senza poter confermare, neppure parzialmente, la statuizione sulle spese contenuta nella decisione nulla. Per il resto ha rigettato il quarto motivo e dichiarato inammissibili il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono; ha dichiarato assorbito il terzo. La sentenza è stata quindi cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata al Tribunale di Monza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 156 e ss. c.p.c.

    La nullità della sentenza di primo grado, una volta riconosciuta, impedisce di recuperare nel giudizio di appello statuizioni della decisione nulla; il giudice d'appello deve riesaminare il merito e rinnovare anche la regolamentazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese vanno liquidate in base all'esito complessivo della lite; non è corretta la conferma delle spese del primo grado quando la sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla e il giudice d'appello decide nel merito.

  • art. 301 c.p.c.

    L'interruzione del processo per il venir meno del difensore abilitato opera automaticamente al verificarsi dell'evento, con efficacia dichiarativa dell'eventuale pronuncia del giudice.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    Fuori dalle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice, il giudice di appello deve decidere nel merito.

  • D.M. n. 127 del 2004

    La liquidazione del compenso professionale deve essere censurata con deduzioni specifiche sullo scaglione applicato o sulle singole voci tariffarie asseritamente violate.

  • artt. 7 e ss. c.p.c.

    Il ricorrente che contesti la liquidazione tariffaria deve indicare in modo puntuale il valore della controversia o le voci tariffarie rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    Il giudice di merito può valorizzare gli elementi di fatto rilevanti ai fini della liquidazione del compenso, purché non attribuisca alla controversia fatti o decisioni estranee alla pretesa azionata.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul pregio dell'opera professionale, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché diretta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 1193 c.c.

    La contestazione dell'imputazione di un pagamento in acconto è una questione di fatto; la censura è inammissibile se mira a sovvertire la valutazione compiuta dal giudice di merito senza censurare specificamente le ragioni decisorie.

  • art. 210 c.p.c.

    La doglianza sull'ordine di esibizione è stata ritenuta inammissibile perché inserita in una critica di merito alla ricostruzione probatoria del tribunale.

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado e decide comunque la causa nel merito, non può confermare, neppure implicitamente, statuizioni della sentenza nulla, incluse quelle sulle spese: deve procedere a una nuova regolamentazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
  • Fuori dalle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, l'appello contro una sentenza nulla comporta una decisione sostitutiva nel merito, con sostanziale funzione di giudice di unico grado.
  • La contestazione della liquidazione del compenso professionale richiede specificità: chi impugna deve indicare il valore della controversia rilevante, lo scaglione tariffario corretto o le singole voci asseritamente mal liquidate; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Nel determinare il compenso dell'avvocato, il giudice di merito può tener conto non solo del valore della causa, ma anche del pregio, dell'utilità dell'attività svolta e della diligenza professionale, essendo tale apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
  • La contestazione dell'imputazione di un pagamento a un determinato rapporto professionale è questione di fatto che non può essere riesaminata in cassazione, se la doglianza mira solo a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • La mera circostanza che una parte abbia formulato una proposta conciliativa non prova né la fondatezza della domanda né il pregio dell'attività del difensore, poiché tale iniziativa può rispondere a valutazioni transattive indipendenti dall'esito prevedibile della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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