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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09208/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

La controversia non riguarda il merito della lite originaria, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione n. 22994/2024. In quell'ordinanza il ricorso della parte oggi indicata come ricorrente era stato dichiarato inammissibile e la stessa era stata condannata alle spese in favore della controparte. La resistente ha chiesto la correzione del dispositivo perché era stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, il pagamento delle spese di giudizio doveva essere disposto in favore dello Stato e non soltanto in favore della parte vittoriosa. La parte ricorrente è rimasta intimata nel procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha modificato il dispositivo della precedente ordinanza, aggiungendo alla condanna alle spese la previsione che il pagamento delle spese di giudizio sia effettuato in favore dello Stato. La correzione è stata disposta ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., richiamando la natura emendabile anche d'ufficio dell'omissione relativa al provvedimento accessorio sulle spese. Non è stata disposta una regolazione delle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese deve prevedere che il pagamento sia effettuato in favore dello Stato.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale è possibile anche d'ufficio quando l'omissione riguarda un provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • L'omissione, nel dispositivo di una decisione, della statuizione secondo cui il pagamento delle spese deve essere effettuato in favore dello Stato, quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
  • La correzione dell'errore materiale può riguardare anche elementi accessori della condanna alle spese, purché il contenuto corretto sia desumibile dal provvedimento e dalla disciplina applicabile.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale la Corte può intervenire senza rinvio e senza regolazione delle spese del procedimento, quando la correzione non richiede un nuovo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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