Cassazione Penale, Sentenza n. 11058/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva riconosciuto a favore di Maiuolo la liberazione anticipata speciale per due semestri di pena, deducendo violazione di legge (art. 71-ter O.P. in relazione ad art. 4-bis O.P. e art. 4 D.L. n.146/2013 conv. in L. n.10/2014) e vizio di motivazione. In particolare ha censurato la mancata valutazione, da parte del Tribunale, della commissione di reati indicati nei numeri 15 e 17 del casellario giudiziale (tra cui un delitto ex art. 73 DPR n.309/1990 commesso nel 2016), che dimostrerebbero la mancanza di costante adesione all'opera rieducativa richiesta per il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio. Il motivo dell'annullamento è la mancata considerazione, nella motivazione, del profilo imprescindibile della partecipazione continuativa all'opera di rieducazione e della rilevanza delle condanne successive riportate nel casellario giudiziale; il Tribunale dovrà valutare con specifica motivazione se, alla luce di tali elementi, sussistano i requisiti per la liberazione anticipata speciale.
Norme richiamate
art. 71-ter Ordine di esecuzione penale (O.P.)
La norma disciplina la liberazione anticipata speciale: il beneficio è concedibile a chi abbia già usufruito del beneficio e dimostri, nel corso dell'esecuzione e successivamente, partecipazione all'opera di rieducazione; richiede valutazione della condotta anche nei periodi successivi a quello per cui si chiede il beneficio.
Individua i delitti ostativi che possono impedire l'accesso a benefici penitenziari; la verifica dell'ostatività richiede esame preciso dei titoli esecutivi e dei periodi di espiazione.
art. 4 D.L. n. 146 del 2013, convertito dalla L. n. 10 del 2014
Parte del quadro normativo modificativo riguardante l'accesso ai benefici penitenziari e la disciplina della liberazione anticipata speciale, richiamata in rapporto ad art. 71-ter O.P.
Norma penale in materia di stupefacenti; la sentenza menziona un reato commesso ai sensi di tale articolo (periodo aprile-maggio 2016) come elemento che può contrastare la prova di adesione all'opera rieducativa.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata speciale richiede non solo la verifica del periodo per cui si domanda il beneficio, ma anche la valutazione della condotta successiva: condanne intervenute dopo quel periodo possono incidere negativamente sulla prova di partecipazione all'opera rieducativa.
- I giudici di sorveglianza devono esaminare attentamente il casellario giudiziale e i titoli esecutivi (comprese eventuali misure di custodia cautelare) per determinare se in determinati periodi il detenuto era in espiazione per reati ostativi.
- La motivazione del provvedimento che concede o nega il beneficio deve affrontare espressamente gli elementi che possono contrastare la rieducazione (es. successivi reati gravi); la loro omissione è causa di annullamento e rinvio.
- In presenza di contestazioni sul comportamento successivo del condannato, la valutazione è di merito e richiede un giudizio ponderato sui fatti e sulle prove, non una pura verifica formale dei titoli.
- Se il giudice di sorveglianza omette di valutare elementi rilevanti emersi dal casellario, la parte pubblica (Procuratore) può ottenere l'annullamento della decisione in Cassazione con rinvio per nuovo giudizio.
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