Sentenza del 21/09/2016 n. 18452 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva annullato gli avvisi di liquidazione ICI relativi all'anno 2003. L'immobile, classificato catastalmente in categoria D/6, era stato inizialmente assoggettato a imposta sulla base di una rendita inferiore; successivamente, a seguito di una domanda di accatastamento o variazione presentata in precedenza, era stata attribuita una rendita maggiore, notificata soltanto nel 2005. Il Comune sosteneva che la rendita, pur notificata nel 2005, fosse utilizzabile per rideterminare l'ICI del 2003, poiché la notifica costituiva una condizione di efficacia e non impediva l'applicazione retroattiva della rendita al periodo d'imposta ancora accertabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune, ritenendo che la rendita catastale attribuita a seguito del nuovo classamento fosse applicabile retroattivamente, ai fini ICI, dal momento della richiesta di attribuzione o della variazione, anche se notificata nel 2005. Gli altri motivi del Comune sono stati dichiarati assorbiti. È stato rigettato il ricorso incidentale degli eredi: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, mentre il secondo, relativo alla sospensione necessaria del giudizio, è stato ritenuto infondato per mancata documentazione dello stato dell'altro procedimento. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio
La notifica costituisce una condizione di efficacia dell'atto nei confronti del contribuente, ma non impedisce che la rendita, una volta attribuita e notificata, sia utilizzata per determinare le imposte relative ad annualità precedenti ancora accertabili, a partire dalla richiesta di attribuzione o dalla variazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non ancora iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore contabile si applica fino alla richiesta di attribuzione della rendita. Dopo tale richiesta, la rendita catastale attribuita può sostituire il criterio contabile, anche con riferimento ai periodi precedenti ancora suscettibili di accertamento.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, commi 1 e 2
La contestazione relativa alla corretta qualificazione dell'atto comunale è stata dichiarata inammissibile perché i contribuenti non avevano riportato nel ricorso il testo dell'avviso, impedendo alla Corte di verificare quale disposizione fosse stata applicata.
Codice di procedura civile, art. 295
La sospensione necessaria richiede la dimostrazione dell'effettiva pendenza e rilevanza del diverso giudizio pregiudiziale. In assenza di documentazione sul suo stato, la richiesta non può essere accolta.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Sono state esaminate censure relative alla violazione di legge e ai vizi motivazionali; accolto il motivo concernente l'errata interpretazione dell'efficacia temporale della rendita, gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.
Massime di principio
- Quando una rendita catastale viene attribuita o modificata dopo l'anno d'imposta, la sua successiva notifica non esclude necessariamente l'utilizzo per annualità precedenti ancora accertabili.
- Per gli immobili di categoria D non iscritti in catasto e distintamente contabilizzati, il criterio del valore contabile opera fino alla richiesta di attribuzione della rendita; da quel momento la rendita attribuita può comportare un conguaglio, a debito o a credito, anche per periodi pregressi.
- La retroattività non è illimitata: la rendita può incidere soltanto sulle annualità non definitivamente chiuse e nei limiti dei termini di accertamento, liquidazione o rimborso.
- La notifica della rendita è necessaria per renderla opponibile ed efficace, ma non equivale necessariamente al momento dal quale la rendita produce effetti fiscali sostanziali.
- Chi impugna un atto deve riportarne nel ricorso il contenuto essenziale: la mancata trascrizione dell'avviso può determinare l'inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza.
- La richiesta di sospensione per pregiudizialità deve essere supportata da documentazione che dimostri l'esistenza, la pendenza e la rilevanza dell'altro giudizio.
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