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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13856/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere l'accertamento del diritto a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva applicabile nel corso del rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo legittimi la disdetta comunicata da ENEL nel 2015 e il successivo accordo aziendale con cui il beneficio era stato cessato dal 31 dicembre 2015, anche nei confronti dei pensionati, in quanto benefici originariamente assunti a tempo indeterminato potevano essere eliminati da contratti o accordi collettivi. Avverso tale decisione i soccombenti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima della decisione depositavano atto di rinuncia agli atti, notificato alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ex art. 391 c.p.c., ritenendo ritualmente formulata la rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di mandato speciale e regolarmente notificata alla società controricorrente. Ha precisato che nel giudizio di cassazione la rinuncia ha natura recettizia ma non richiede accettazione della controparte, salvo che ai fini del regolamento delle spese. Ha quindi posto le spese del giudizio di cassazione a carico dei ricorrenti e ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo se è resa dal difensore munito di mandato speciale e notificata alla controparte.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è recettizia ma non soggetta ad accettazione della parte resistente ai fini dell'efficacia estintiva.
  • L'accettazione della rinuncia incide soltanto sulla regolazione delle spese di lite.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto o inammissibilità non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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