Cassazione Civile, Ordinanza n. 13856/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere l'accertamento del diritto a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva applicabile nel corso del rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo legittimi la disdetta comunicata da ENEL nel 2015 e il successivo accordo aziendale con cui il beneficio era stato cessato dal 31 dicembre 2015, anche nei confronti dei pensionati, in quanto benefici originariamente assunti a tempo indeterminato potevano essere eliminati da contratti o accordi collettivi. Avverso tale decisione i soccombenti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima della decisione depositavano atto di rinuncia agli atti, notificato alla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ex art. 391 c.p.c., ritenendo ritualmente formulata la rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di mandato speciale e regolarmente notificata alla società controricorrente. Ha precisato che nel giudizio di cassazione la rinuncia ha natura recettizia ma non richiede accettazione della controparte, salvo che ai fini del regolamento delle spese. Ha quindi posto le spese del giudizio di cassazione a carico dei ricorrenti e ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata e notificata, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
La rinuncia deve essere proposta dal difensore munito di mandato speciale nelle forme prescritte.
L'accettazione della rinuncia rileva solo ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica in caso di pronuncia di estinzione del giudizio, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improponibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo se è resa dal difensore munito di mandato speciale e notificata alla controparte.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è recettizia ma non soggetta ad accettazione della parte resistente ai fini dell'efficacia estintiva.
- L'accettazione della rinuncia incide soltanto sulla regolazione delle spese di lite.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto o inammissibilità non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia.
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