Cassazione Penale, Sentenza n. 27133/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che dichiarava de plano l'inammissibilità della richiesta di revisione della condanna (Corte d'appello di Reggio Calabria, sentenza 29/07/2015) per concorso in estorsione aggravata (anche ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152/1991). La richiesta di revisione si fondava su una consulenza di parte relativa all'esecuzione di una perizia di trascrizione di intercettazioni ambientali mai espletata in precedenza (perché il procedimento era stato definito con rito abbreviato). Il ricorrente lamentava l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 634 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello aveva omesso di valutare se il nuovo metodo di acquisizione/prova potesse produrre effetti diversi rispetto alle prove già acquisite e se i nuovi risultati, da soli o congiuntamente, potessero far nascere il ragionevole dubbio sulla colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la Corte territoriale ha omesso la necessaria motivazione in ordine alla concreta incidenza della nuova prova: mentre l'art. 631 c.p.p. richiede un giudizio prognostico astratto sulla potenziale idoneità della nuova prova a determinare l'assoluzione, l'art. 634 c.p.p. (che consente di dichiarare inammissibile la richiesta quando essa risulti "manifestamente infondata") richiede una valutazione concreta e sommaria, correlata agli elementi dedotti, finalizzata a riscontrare un'infondatezza visibile ictu oculi. Nel caso di specie la consulenza di parte prospettava dati oggettivi nuovi (assenza di specifici riferimenti testuali accusatori nella trascrizione), perciò la decisione di inammissibilità non poteva essere pronunciata de plano senza la sommaria verifica degli effetti che la nuova metodica poteva avere sulle emergenze probatorie già acquisite. Pertanto la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
"manifestamente infondata"
La declaratoria di inammissibilità per "manifestità" richiede una valutazione sommaria ma concreta degli elementi nuovi, volta a verificare se l'infondatezza sia evidente ictu oculi senza approfonditi esami.
Richiede, per le nuove prove, un giudizio prognostico astratto sulla loro idoneità, se accertate, a determinare la sostituzione della condanna con una decisione di proscioglimento (artt. 529, 530, 531 c.p.p.). Tale giudizio è di natura più astratta rispetto alla valutazione prevista dall'art. 634.
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Riferite come possibili formule di proscioglimento/decisione favorevole che il giudizio prognostico dell'art. 631 deve considerare (inclusa la misura prevista dal comma 2 dell'art. 530).
Norma richiamata quale aggravante applicata nel capo di imputazione per estorsione; citata come elemento del contesto fattuale della condanna originaria.
Massime di principio
- Distinguere tra la valutazione astratta richiesta dall'art. 631 c.p.p. (giudizio prognostico sull'idoneità della nuova prova a determinare l'assoluzione) e la valutazione concreta, sommaria, prevista dall'art. 634 c.p.p. per verificare la "manifestità" dell'infondatezza della richiesta di revisione.
- La dichiarazione di "manifestamente infondata" non può essere pronunciata de plano quando la nuova prova prospetti dati oggettivi e nuovi che potrebbero incidere sulla platea probatoria formata dal giudicato; è necessaria una sommaria delibazione degli elementi nuovi per verificare se l'infondatezza sia evidente senza approfondimenti.
- Se la nuova prova deriva da una diversa metodica (es. una trascrizione più affidabile di intercettazioni) la corte deve motivare in che cosa consista la novità metodologica e se essa è in concreto produttiva di effetti differenti rispetto alle prove già acquisite.
- Le consulenze di parte che prospettano l'assenza di contenuti accusatori nelle intercettazioni costituiscono, se credibili, elementi nuovi oggettivi e non semplici rielaborazioni valutative: tali elementi richiedono almeno una verifica sommaria prima di escludere la revisione per manifesta infondatezza.
- La valutazione di ammissibilità non può sostituirsi al giudizio di merito: va evitata una penetrante anticipazione del merito, ma è richiesto un controllo preliminare mirato a scartare solo le richieste palesemente prive di ogni apprezzabile rilevanza.
- In caso di omissione motivazionale sulla incidenza della nuova prova, la Corte di cassazione annulla e rinvia per nuovo esame; pertanto le corti d'appello devono fornire motivazioni specifiche quando dichiarano inammissibile una richiesta di revisione basata su nuove acquisizioni probatorie.
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