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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21586/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui la società resistente aveva chiesto di accertare una condotta di concorrenza sleale posta in essere dalla società ricorrente. La Corte d’appello aveva riformato in parte la decisione di primo grado, ritenendo che la ricorrente avesse occultato su alcune macchine l’etichetta originale del produttore, sostituendola con una propria etichetta recante un diverso numero di serie e la sigla "COV", e che avesse svolto attività di assistenza e manutenzione di macchine Roland in modo idoneo a ingenerare confusione e sviamento della clientela. La ricorrente ha proposto tredici motivi di cassazione, deducendo: insussistenza del rapporto di concorrenza perché non produttrice dei beni; violazione del contraddittorio e divieto di domande nuove in appello; omesso esame di eccezioni sui prodotti originali; violazione del principio di non contestazione; insussistenza di un danno concreto e attuale; erronea liquidazione equitativa del danno; questioni sul giudicato interno; travisamento della prova in ordine all’autorizzazione all’assistenza e alla reiterazione dell’apposizione dell’etichetta propria; e conseguente erroneità della condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il sesto e il settimo motivo, relativi alla configurabilità del danno risarcibile. Ha ritenuto fondati i rilievi secondo cui il danno all’immagine e alla reputazione commerciale non può presumersi in re ipsa né essere affermato sulla sola base della potenziale idoneità della condotta a creare discredito, dovendo invece essere specificamente allegato e provato, anche per presunzioni. Ha invece rigettato il primo e il decimo motivo e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi esaminati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo del danno, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2598 c.c.

    La condotta della sostituzione dell’etichetta originale con una propria etichetta e lo svolgimento non autorizzato dell’assistenza possono integrare concorrenza sleale confusoria e sviamento della clientela, anche senza imitazione servile del prodotto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione e la valutazione della prova richiedono che la relativa deduzione sia sorretta da specifiche trascrizioni e puntuali riferimenti agli atti; non basta un’affermazione generica.

  • art. 116 c.p.c.

    Le censure che mirano a una diversa ricostruzione del fatto e a una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla motivazione sulla liquidazione equitativa del danno.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nei motivi processuali sul contraddittorio e sulle nullità processuali.

  • art. 234 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 2697 c.c.

    Il danno all’immagine/reputazione non può essere ritenuto sussistente automaticamente: va allegato e dimostrato da chi lo invoca.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento dei motivi sul difetto di prova del danno.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato interno e sull’asserita mancata impugnazione di un accertamento di primo grado.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato nel motivo processuale sul giudicato e sugli effetti dell’impugnazione incidentale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato e sull’interesse ad impugnare.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per dedurre la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per dedurre la violazione del giusto processo e della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le censure che deducono errores in procedendo sono esaminabili solo se il ricorso è autosufficiente e riporta con precisione gli atti e i passaggi rilevanti necessari al controllo della dedotta violazione.
  • La comunanza di clientela, ai fini della concorrenza, non richiede identità soggettiva degli acquirenti, ma la convergenza verso il medesimo bisogno di mercato soddisfatto da prodotti o servizi uguali, affini o succedanei.
  • Integra concorrenza sleale confusoria anche la condotta che, pur non consistendo in imitazione servile del prodotto, sia idonea a creare confusione sull’origine o sull’autorizzazione del soggetto che opera sul mercato.
  • Il danno all’immagine o alla reputazione commerciale non è in re ipsa: deve essere specificamente allegato e provato dalla parte che ne chiede il risarcimento, potendo la prova essere anche presuntiva ma sempre ancorata a fatti dedotti in modo puntuale.
  • In sede di cassazione non è consentito trasformare la doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeSpese di liteProveImpugnazioni
RamiCommercialeResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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