Cassazione Civile, Ordinanza n. 22516/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace di Roma che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro un decreto di espulsione prefettizio e il conseguente ordine di allontanamento del Questore. Con l'unico motivo ha denunciato la nullità del provvedimento di merito per omessa acquisizione d'ufficio di elementi di prova decisivi, sostenendo che il giudice di pace aveva ritenuto mancante la documentazione relativa al proprio espulsione, mentre la documentazione prodotta riguardava un'altra persona; ha inoltre allegato che la sorella era stata anch'essa raggiunta da un provvedimento espulsivo impugnato e che, in relazione a comunicazione successiva, lo stesso giudice avrebbe sospeso l'esecuzione dei provvedimenti impugnati. La Corte ha però rilevato che tali allegazioni non trovavano riscontro nella sentenza impugnata né risultavano ritualmente introdotte nel giudizio di merito, e che comunque l'ordine di esibizione è rimedio residuale e discrezionale, non utilizzabile per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio della parte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il motivo era privo di chiara e sufficiente indicazione dei fatti di causa, si fondava su circostanze non emergenti dalla sentenza e non ritualmente introdotte, e censurava in modo non consentito il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di disporre l'esibizione documentale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione tempestiva dell'Amministrazione; è stato inoltre disposto l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati per affermare che l'ordine di esibizione è subordinato a condizioni di ammissibilità ed è rimedio istruttorio residuale.
Richiamato insieme all'art. 118 c.p.c. quale base normativa dell'ordine di esibizione, utilizzabile solo in presenza dei relativi presupposti.
Richiamato quale ulteriore condizione per l'ordine di esibizione documentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Usato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non contiene una chiara e sufficiente esposizione dei fatti di causa e si fonda su allegazioni non risultanti dalla decisione impugnata o non ritualmente introdotte nel giudizio di merito.
- La censura relativa al mancato esercizio del potere di disporre l'esibizione non è proponibile come violazione di legge, perché l'ordine di esibizione è un mezzo istruttorio residuale e discrezionale, utilizzabile solo quando la prova non sia acquisibile con altri mezzi e non per supplire alle carenze probatorie della parte.
- Il mancato uso, da parte del giudice di merito, di poteri istruttori officiosi discrezionali non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione come errore di diritto.
- In assenza di attività difensiva della parte vittoriosa non si provvede sulle spese, ma resta fermo, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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