Cassazione Civile, Sentenza n. 10852/2021 del 23/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Esposto di Antonio Unito (29/09/2008) accusava l'avv. Palmieri di aver divulgato notizie apprese in occasione di precedenti mandati e di aver usato espressioni offensive nei confronti del cliente e dei suoi familiari, nelle numerose cause promosse per il pagamento di parcelle. Il COA di Monza apre procedimento disciplinare (21/10/2009) e, con decisione del 27/01/2012, lo ritiene responsabile di violazione del dovere di segretezza e dell'obbligo di non usare espressioni sconvenienti (articoli 5, 6, 9, 20, 22 del previgente codice deontologico) irrogando la sospensione di due mesi. Palmieri impugna per nullità del capo di incolpazione (genericità), violazione del ne bis in idem, prescrizione, mancata rilevanza delle condotte, illegittimità della sanzione, ecc. Il CNF respinge il ricorso e la Cassazione esamina i motivi (prescrizione, ne bis in idem, genericità, offensività delle espressioni, violazione del segreto professionale, determinazione della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) eccezione di prescrizione infondata perché l'apertura del procedimento dinanzi al COA ha prodotto interruzione istantanea del termine quinquennale e l'impugnazione davanti al CNF ha prodotto effetto interruttivo permanente (richiamo a consolidata giurisprudenza di Sezioni Unite); 2) dedotta violazione del ne bis in idem non fondata e, comunque, l'istituto processuale rilevante è la litispendenza che non si applica ai procedimenti amministrativi nella stessa forma; 3) censura di genericità del capo di incolpazione inammissibile per carenza di autosufficienza e confusione; 4) le valutazioni sulla offensività delle espressioni (es. "vero furfante", "solfa cannibalesca") sono valutazioni di merito del CNF non sindacabili in questa sede salvo vizi motivazionali, e il CNF ha applicato correttamente l'art.20 del codice deontologico ritenendo le espressioni rilevanti di per sé; 5) il dovere di segretezza comprende anche le informazioni di cui l'avvocato venga a conoscenza in dipendenza del mandato e le esimenti previste sono circoscritte e richiedono la necessità della divulgazione, non provata; 6) la determinazione della pena rientra nella discrezionalità degli organi disciplinari e non è sindacabile salvo carenza motivazionale, che qui non sussiste. Rigetto del ricorso; decreto di contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 d.p.r. 115/2012.
Norme richiamate
R.D. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento della professione forense)
Articolo 51 (richiamato ratione temporis) fissa la prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare; la Corte ritiene che l'apertura del procedimento davanti al Consiglio dell'Ordine provochi l'interruzione istantanea del termine prescrizionale e che l'impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense determini effetto interruttivo permanente (interpretazione confermata dalla giurisprudenza di legittimità). Inoltre, l'articolo 40 indica le sanzioni disciplinari applicabili (avvertimento, censura, sospensione, radiazione) e consente agli organi disciplinari di graduare la pena.
Codice civile (articoli 2943 e 2945)
Principi sull'interruzione della prescrizione: la Corte usa il combinato disposto di questi articoli per spiegare la diversa efficacia interruttiva nella fase giurisdizionale (effetto interruttivo permanente) rispetto alla fase amministrativa (effetto interruttivo istantaneo in relazione agli atti procedimentali).
Codice di procedura civile (art. 39)
Richiama il principio di litispendenza e l'improcedibilità della ripetizione di controversie identiche; la Corte osserva che tale istituto è di natura processuale e non si trasferisce automaticamente ai procedimenti amministrativi disciplinari, perciò la censura sul ne bis in idem non può avere efficacia diretta nel contesto amministrativo qui rilevato.
Codice Deontologico Forense (previgente, art. 20)
L'articolo vieta l'uso di espressioni sconvenienti o offensive negli scritti difensivi e nell'attività professionale; la Corte conferma che tali espressioni rilevano di per sé ai fini della responsabilità disciplinare, a prescindere dal contesto o dalla veridicità dei fatti (richiamata giurisprudenza di Sezioni Unite).
Codice Deontologico Forense (previgente, art. 28)
Regola il dovere di riserbo e segreto professionale su tutte le informazioni fornite dal cliente e su quelle acquisite in dipendenza del mandato; la Corte interpreta l'articolo nel senso che la tutela del segreto investe anche informazioni apprese in esecuzione del mandato e le eccezioni (divulgazione necessaria per attività di difesa o per allegare fatti in controversia tra avvocato e cliente) sono da intendersi strettamente e richiedono la prova della necessità della divulgazione.
Codice Deontologico Forense (previgente, art. 2 del codice del 1997)
Attribuisce agli organi disciplinari la potestà di infliggere sanzioni adeguate e proporzionate tenendo conto della gravità e della reiterazione; la Corte sottolinea che la determinazione della sanzione è rimessa alla discrezionalità dell'organo disciplinare e non è sindacabile in sede di legittimità salvo carenza motivazionale.
Massime di principio
- L'apertura del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine interrompe il termine quinquennale di prescrizione in modo 'istantaneo'; l'impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense invece produce effetto interruttivo permanente finché il giudizio non si conclude.
- Il principio del ne bis in idem nella forma processuale (litispendenza) impedisce la ripetizione di identiche controversie nello stesso ordine di giudizio, ma non è automaticamente trasferibile al procedimento amministrativo disciplinare; chi invoca il ne bis in idem deve fornire elementi autosufficienti che dimostrino identità del capo di incolpazione già definito.
- Le censure di genericità del capo di incolpazione richiedono concretezza e autosufficienza nel ricorso; esposti generici o argomentazioni confuse sono inammissibili.
- Le valutazioni sulla offensività di espressioni usate dall'avvocato in atti difensivi sono valutazioni di merito dell'organo disciplinare e sono sindacabili in Cassazione solo in caso di vizio motivazionale (carenza o contraddittorietà della motivazione), non per rivalutazione diretta dei fatti.
- Il dovere di segretezza professionale comprende anche informazioni acquisite in dipendenza del mandato, non solo quelle fornite direttamente dal cliente; le esimenti alla segretezza previste dal codice deontologico sono circoscritte e richiedono che la divulgazione sia dimostrabilmente necessaria.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità dell'organo disciplinare e può essere censurata in sede di legittimità solo per vizio motivazionale o per violazione di norme applicabili; contestazioni di merito sull'entità della sanzione risultano inammissibili salvo casi estremi.
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