Cassazione Civile, Sentenza n. 10851/2021 del 23/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando senza rinvio la sentenza impugnata: hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'esistenza della giurisdizione del giudice tributario per la materia in esame (imposte di fabbricazione/accise). Le spese sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia verteva sulla giurisdizione competente per l'impugnazione di due ingiunzioni doganali relative ad accise sull'alcool etilico: l'Agenzia deduceva che la materia rientrasse nella giurisdizione delle commissioni tributarie in virtù dell'orientamento consolidato delle Sezioni Unite e delle modifiche normative che generalizzarono la giurisdizione tributaria (in particolare richiamando l'art. 11, 5º comma, del d.l. n.151/1991 e le successive trasformazioni normative). La società resistente sosteneva, richiamando precedenti giurisprudenziali, che l'ingiunzione doganale dovesse essere considerata mero invito al pagamento e non atto idoneo ad attivare la riscossione mediante ruolo, con conseguente esclusione della competenza tributaria.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, c.p.c.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare il motivo che deduceva difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio; applicata per cassare la sentenza impugnata e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario senza rinviare il procedimento.
art. 11, quinto comma, d.l. 13 maggio 1991, n. 151
"Il ricorso contro il ruolo formato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché contro i relativi avvisi di mora è proposto davanti alla commissione tributaria"
La Corte ha ritenuto che tale disposizione, nonostante le complesse vicende abrogative e ripristinative, esprima l'intento di attribuire alla giurisdizione tributaria l'intera materia dei tributi elencati dall'art. 67 del DPR n. 43/1988 (fra cui le imposte di fabbricazione), estendendo la competenza delle commissioni tributarie oltre i limiti previsti dal precedente testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992.
art. 67, DPR 28 gennaio 1988, n. 43
Elenca i tributi (fra cui imposte di fabbricazione) cui si riferiscono le disposizioni sul ruolo e sulla riscossione; rilevante per qualificare le ingiunzioni come atti riconducibili alla materia tributaria.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 2)
Norma originaria che delimitava la giurisdizione tributaria; richiamata nel quadro storico-interpretativo delle modifiche che hanno portato alla generalizzazione della giurisdizione tributaria.
L. 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 12, comma 2)
Ha sostituito l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 con effetto dal 1º gennaio 2002, contribuendo alla generalizzazione della giurisdizione tributaria; la Corte ha ritenuto che questa evoluzione normativa supporti l'attribuzione della materia alle commissioni tributarie.
d.l. 8 agosto 1996, n. 437 (convertito in L. 24 ottobre 1996, n. 556)
Intervento normativo citato nel quadro storico per spiegare il ripristino e le vicende della disciplina dell'art. 11, comma 5, del d.l. n.151/1991.
d.lgs. 26 aprile 1999, n. 46
Rilevato come atto che ha inciso definitivamente sulla vigenza/abrogazione di talune disposizioni nel complesso quadro normativo preso in esame.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda tributi elencati dall'art. 67 del DPR 28/1/1988, n. 43 (es. imposte di fabbricazione/accise), prevale la giurisdizione del giudice tributario, anche se la contestazione nasce da ingiunzioni doganali.
- La qualificazione formale dell'ingiunzione doganale come "invito" al pagamento non esclude automaticamente la competenza tributaria se la materia rientra tra quelle attribuite alle commissioni tributarie dalla disciplina normativa e dall'interpretazione costituita dalle Sezioni Unite.
- La storia normativa (abrogazioni, ripristini e sostituzioni di norme come l'art. 11 d.l. 151/1991 e le modifiche operate dalla L. 448/2001) deve essere valutata nel suo complesso: l'evoluzione verso la generalizzazione della giurisdizione tributaria porta a ricomprendere nelle commissioni tributarie controversie relative a tributi prima devoluti al giudice ordinario.
- In presenza di precedenti contrastanti, le Sezioni Unite della Cassazione sono l'organo che fornisce la soluzione di coordinamento e tale indirizzo vincola la devoluzione della competenza per casi analoghi.
- Se la questione è la giurisdizione, il ricorso per cassazione può mirare esclusivamente a far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice investito e il trasferimento della controversia al giudice competente (con possibile cassazione senza rinvio quando la soluzione è chiara).
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