Cassazione Civile, Sentenza n. 10692/2021 del 22/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a un contratto di viaggio/studio per un pacchetto "Working Holiday" in Australia: a causa di un bonifico effettuato su conto errato i beneficiari non poterono usufruire del servizio per cui era stato pagato C 850,00 a persona. In primo grado Giudice di Pace condannò in solido la cooperativa Mundolengua e Helmut Marchetti a rimborsare C 850,00 per il figlio Lukas. Il Tribunale di Bolzano, su appello di Marchetti, ritenne che solo la stipulante Ingrid Holzner fosse legittimata ad agire ex art. 1411 c.c. (avendo stipulato il contratto a favore del figlio) e confermò la responsabilità extracontrattuale di Marchetti per l'erronea disposizione del bonifico. Marchetti ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (i) vizio di diritto per aver riconosciuto la legittimazione attiva alla stipulante Holzner nonostante il beneficiario terzo maggiorenne (Lukas) avesse aderito alla stipulazione; (ii) censura circa la qualificazione della responsabilità di Marchetti come extracontrattuale invece che come responsabilità della società (immedesimazione organica) e l'assenza di nesso causale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo: ha ritenuto che, dopo l'adesione del terzo beneficiario (Lukas), il diritto derivante dal contratto a favore di terzi compete esclusivamente al terzo e non allo stipulante, salvo diverse previsioni contrattuali o interesse residuo dello stipulante. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio perché l'azione non poteva essere proposta dalla stipulante ma soltanto dal terzo beneficiario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e quindi non deciso nel merito. Sono state revocate le statuizioni sulle spese di grado e poste a carico della parte resistente le spese dei vari gradi (liquidate in C 1.000 per il primo grado, C 1.620 per l'appello e C 1.800 per la cassazione).
Norme richiamate
Il contratto stipulato a favore di terzo attribuisce un diritto al beneficiario che, una volta aderito, è titolare esclusivo dei diritti nascenti dal contratto; lo stipulante perde la legittimazione ad agire salvo che non sussistano previsioni contrattuali diverse o un interesse residuo dello stipulante (richiamo anche all'art. 1411 co.3 c.c. sul caso di revoca o rifiuto).
Fondamento della doglianza in cassazione per violazione di norme di diritto: la Corte ha ritenuto fondato il motivo che denunciava errata applicazione dell'art. 1411 c.c. e ha cassato la sentenza impugnata.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la responsabilità extracontrattuale; tuttavia la questione circa la responsabilità tortuosa di Marchetti è stata assorbita e non decisa nel merito dalla Corte.
Norma richiamata nel secondo motivo (riguardante eventuali responsabilità riconducibili a soggetti diversi), ma la Corte l'ha lasciata assorbita e non l'ha esaminata nel merito.
Richiamato in relazione all'onere della prova circa il nesso causale; anche questa questione è stata dichiarata assorbita dalla Corte.
Richiamata in ordine alla trattazione in adunanza camerale e rimessione in pubblica udienza per rilevanza della questione di diritto; procedura seguita prima della decisione.
Norma procedurale richiamata per deposito di memoria da parte del ricorrente in vista dell'adunanza camerale.
Richiamata nel motivo relativo alla legittimazione a far valere la pretesa; la Corte ha comunque valutato la questione alla luce dell'art. 1411 c.c. e della giurisprudenza dominante.
Massime di principio
- Nel contratto a favore di terzo, dopo l'adesione del terzo beneficiario il terzo è l'unico legittimato ad agire per ottenere l'adempimento o il risarcimento per inadempimento; lo stipulante perde la legittimazione salvo espressa riserva o interesse residuo.
- Lo stipulante può agire solo se il contratto o la natura dell'obbligazione attribuiscono allo stipulante un interesse tale da conservarne la legittimazione (es. obbligazione di facere dello stipulante o previsione contrattuale).
- Prima di promuovere un'azione per inadempimento conviene verificare chi è il titolare del diritto contratto (beneficiario terzo o stipulante) per evitare il difetto di legittimazione che può comportare la cassazione senza rinvio.
- Se si intende agire contro un soggetto che ha materialmente causato l'inadempimento ma non è parte del contratto, occorre decidere la qualificazione dell'azione: responsabilità extracontrattuale autonoma (richiede prova del fatto illecito e del nesso causale) oppure responsabilità riconducibile all'impresa per immedesimazione organica.
- Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo decisivo che incide sulla legittimazione ad agire, può cassare senza rinvio se la determinazione della questione non richiede ulteriori istruttorie di merito.
- Prassi operativa: verificare contratti, procure o patti accessori che possano attribuire o riservare diritti allo stipulante; in caso di danno causato da terzi valutare simultaneamente azioni verso il beneficiario e verso l'autore materiale del danno, ma accertare preventivamente la legittimazione attiva.
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