Cassazione Civile, Sentenza n. 10855/2021 del 23/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento che disponeva la sospensione dell'esercizio dell'attività per 16 giorni per aver effettuato, tra aprile 1998 e febbraio 2006, vendite senza emissione dello scontrino fiscale (nove vendite contestate). Il ricorrente deduceva: insussistenza del presupposto per l'irrogazione della sanzione, intervenuta prescrizione di parte delle violazioni, incompetenza territoriale del Direttore dell'Agenzia di Modica e applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole (modifiche normative del 2003, 2006 e 2007).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le decisioni di merito. Ha ritenuto applicabile l'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 per le violazioni constatate fino al 2/10/2006 (sei violazioni nel quinquennio 19/01/2004 - 02/02/2006), escludendo che l'art. 33, comma 11, d.l. n. 269/2003 abbia abrogato la disciplina dell'art.12 (si tratta di sanzioni diverse). Ha poi valutato gli effetti delle modifiche legislative successive: la riscrittura introdotta dal d.l. n. 262/2006 (art.1, comma 8) non si applicava retroattivamente per la disposizione transitoria (entrata in vigore successiva), mentre la modifica introdotta dalla legge n. 244/2007 (art.1, comma 269), che aumentava il numero di violazioni richieste da tre a quattro e richiedeva che siano "compiute in giorni diversi", si applicava retroattivamente ma non avvantaggiava il ricorrente poiché nella specie erano state constatate sei violazioni in giorni diversi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre spese prenotate a debito) e dà atto dei presupposti per eventuali ulteriori versamenti previsti dall'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
"Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale ... è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ..."
La Corte ha confermato che tale disposizione è applicabile alle violazioni constatate fino al 2/10/2006 quando sussistono i presupposti (tre o più violazioni nel quinquennio), indipendentemente dall'importo dei corrispettivi non documentati; nella specie le violazioni accertate nel quinquennio erano sufficienti a integrare il presupposto della sanzione.
art. 33, comma 11, d.l. n. 269/2003
La Corte ha ritenuto che l'art.33/2003 non abbia abrogato l'art.12 d.lgs. 471/1997: le due norme disciplinano sanzioni diverse (la prima prevede provvedimenti immediatamente esecutivi legati a contestazioni e importi; la seconda proviene da accertamenti definitivi) e coesistono.
art. 1, comma 8, d.l. n. 262/2006 (conversione e modifiche all'art.12 d.lgs. 471/1997)
"Il comma 2 dell'articolo 12 ... è sostituito dal seguente: \"2. Qualora siano state contestate ... tre distinte violazioni ... è disposta la sospensione ... In deroga all'articolo 19, comma 7 ... il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo ... eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi\""
La modifica ha riscritto compiutamente la norma e introdotto nuove regole (anche di immediate esecutività e tariffe diverse); tuttavia la disposizione transitoria (comma 8-ter) ha limitato la retroattività: la novellazione non si applica alle violazioni già constatate alla data di entrata in vigore della legge di conversione (29/11/2006), quindi non poteva avvantaggiare il ricorrente.
art. 8-ter (clausola transitoria) relativo all'intervento del d.l. n. 262/2006
"Le disposizioni ... si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti"
Per effetto della clausola transitoria la nuova disciplina non opera retroattivamente sulle violazioni già constatate, escludendo l'applicazione dello ius superveniens più favorevole introdotto dal d.l. n. 262/2006 alle contestazioni anteriori.
art. 1, comma 269, legge n. 244/2007
"All'articolo 12 ... al comma 2, dopo le parole: 'un quinquennio' la parola: 'tre' è sostituita dalla seguente: 'quattro' e dopo le parole: 'lo scontrino fiscale' sono inserite le seguenti: 'compiute in giorni diversi,'"
Questa modifica, priva di clausola transitoria, si applica retroattivamente e in pendenza di giudizio; tuttavia, nella fattispecie, l'innalzamento da tre a quattro e l'aggiunta della condizione 'in giorni diversi' non hanno avvantaggiato il ricorrente perché le violazioni contestate nel quinquennio erano già sei e tutte in giorni diversi.
art. 3 d.lgs. n. 472/1997 (principio della norma sopravvenuta più favorevole)
Il principio generale dello ius superveniens favorevole può trovare applicazione, ma è escluso quando la norma sopravvenuta contiene una disciplina transitoria espressa che ne impedisce la retroattività (come per il d.l. n. 262/2006).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l'applicazione della normativa che disciplina ulteriori obblighi contributivi a carico del ricorrente ai sensi della citata disposizione amministrativa in materia di spese.
Massime di principio
- Distinguere le diverse fattispecie sanzionatorie: la sospensione prevista dall'art.12 d.lgs. 471/1997 (derivante da violazioni accertate definitivamente) è distinta dalla sospensione prevista dall'art.33 d.l. 269/2003 (provvedimento immediato legato alla contestazione e a specifici importi); non sempre un intervento normativo successivo abroga l'omologa precedente.
- Verificare sempre le date: quando si contestano violazioni in un arco temporale prossimo a modifiche legislative, controllare se la normativa nuova contiene espressi comma transitori che ne limitano la retroattività; in presenza di clausole transitorie la norma più favorevole non si applica retroattivamente.
- Se la norma sopravvenuta modifica i presupposti (es. numero di violazioni richieste o la condizione che siano 'in giorni diversi'), valutare concretamente i fatti: la modifica è rilevante solo se, nella fattispecie, crea una situazione effettivamente più favorevole per il contribuente.
- Sulla competenza all'emissione del provvedimento (direttore regionale vs locale) occorre verificare la disciplina temporale della modifica di competenza e l'eventuale operatività della nuova regola; talvolta la competenza cambiata non incide sulla legittimità del provvedimento se la nuova norma non è retroattiva.
- La prescrizione e le violazioni anteriori al quinquennio possono influire sulla determinazione del periodo di sospensione ma non necessariamente escludono l'integrazione del presupposto sanzionatorio quando nel quinquennio vi siano sufficienti violazioni accertate.
- In fase di impugnazione, documentare dettagliatamente le date e gli importi delle violazioni; la differenziazione temporale e numerica delle infrazioni è spesso decisiva.
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