Cassazione Penale, Ordinanza n. 01149/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la statuizione di merito nella parte relativa alla rideterminazione della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato in senso più favorevole la pena inflitta per il reato contestato. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., contestando il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica, evenienza non ravvisata nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice oggetto della condanna di merito, richiamata solo per individuare il reato per cui è stato giudicato l'imputato.
È richiamato quale parametro del giudizio sul trattamento sanzionatorio; la Corte ribadisce che la relativa valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La determinazione della pena effettuata dal giudice di merito, quando sia sorretta da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica, non è censurabile in sede di legittimità.
- La doglianza relativa alla violazione dell'art. 133 c.p. è inammissibile se si risolve in una mera contestazione del quantum della pena senza evidenziare un vizio motivazionale effettivo o un uso arbitrario del potere discrezionale.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte di cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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