Cassazione Civile, Ordinanza n. 19942/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Gli eredi di una cliente deceduta avevano convenuto in giudizio una banca chiedendo l'accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente intrattenuto dalla de cuius e la restituzione delle somme indebitamente percepite. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato improcedibile l'appello nei confronti di una società bancaria per mancata instaurazione del rapporto processuale e inammissibile per il resto, ritenendo non adeguatamente allegata e provata la successione nel rapporto controverso in favore della banca resistente. I ricorrenti hanno censurato tale decisione per violazione degli artt. 101, 110 e 156 c.p.c. e degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., sostenendo che nell'atto di appello era stata indicata la successione tra le società bancarie a seguito di fusioni e che la banca costituitasi aveva espressamente dichiarato di essere incorporante per fusione della precedente società, fornendo anche prova documentale della fusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha qualificato la fusione per incorporazione come successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., osservando che tale vicenda attiene alla titolarità del rapporto sostanziale e non alla legittimazione a stare in giudizio. Ha inoltre rilevato che la banca, costituendosi in appello, aveva espressamente dichiarato di essere incorporante per fusione della società incorporata e aveva chiesto il rigetto dell'appello, così rendendo superflua ogni ulteriore prova dell'allegazione degli appellanti sulla titolarità del rapporto. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata dalla sentenza impugnata
richiamato dai ricorrenti; la Corte di cassazione ha ricondotto la vicenda alla successione nel processo del successore della parte originaria
la fusione per incorporazione è stata qualificata come successione a titolo particolare nel diritto controverso per atto tra vivi
richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata
richiamato dai ricorrenti
richiamato dai ricorrenti
nella fusione per incorporazione l'incorporante assume diritti e obblighi della società incorporata
Cass., 27 aprile 2015, n. 8477
richiamata per affermare la natura successoria della fusione nel diritto controverso
Cass., 23 ottobre 2014, n. 22503
richiamata per distinguere la titolarità del rapporto dalla legittimazione a stare in giudizio
Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951
richiamata per il principio secondo cui la titolarità può essere contestata con mera difesa e può essere rilevata d'ufficio, ma la contestazione può divenire superflua se il convenuto riconosce il fatto costitutivo o assume una difesa incompatibile
Cass., 27 giugno 2018, n. 16904
richiamata in relazione al rilievo del comportamento processuale del convenuto sulla titolarità del rapporto
Massime di principio
- La fusione per incorporazione comporta successione a titolo particolare nel diritto controverso: l'incorporante subentra nei diritti e negli obblighi della società incorporata e la questione attiene alla titolarità del rapporto sostanziale, non alla legittimazione processuale.
- Se la parte convenuta in giudizio dichiara espressamente di essere incorporante della società originaria e prende posizione nel merito chiedendo il rigetto della domanda o dell'impugnazione, tale comportamento processuale può rendere superflua la prova ulteriore della successione allegata dall'attore o dall'appellante.
- La contestazione della titolarità del rapporto può essere proposta con mera difesa e può anche essere rilevata d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale della controparte può assumere valore decisivo quando sia incompatibile con la negazione del fatto costitutivo o equivalga a riconoscimento della vicenda successoria.
- Non è corretta la qualificazione in termini di improcedibilità o inammissibilità, per difetto di instaurazione del rapporto processuale o per carenza di allegazione, quando dagli atti emerga la costituzione del soggetto subentrato e la sua esplicita spendita della qualità di incorporante.
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