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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19942/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

Gli eredi di una cliente deceduta avevano convenuto in giudizio una banca chiedendo l'accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente intrattenuto dalla de cuius e la restituzione delle somme indebitamente percepite. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato improcedibile l'appello nei confronti di una società bancaria per mancata instaurazione del rapporto processuale e inammissibile per il resto, ritenendo non adeguatamente allegata e provata la successione nel rapporto controverso in favore della banca resistente. I ricorrenti hanno censurato tale decisione per violazione degli artt. 101, 110 e 156 c.p.c. e degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., sostenendo che nell'atto di appello era stata indicata la successione tra le società bancarie a seguito di fusioni e che la banca costituitasi aveva espressamente dichiarato di essere incorporante per fusione della precedente società, fornendo anche prova documentale della fusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha qualificato la fusione per incorporazione come successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., osservando che tale vicenda attiene alla titolarità del rapporto sostanziale e non alla legittimazione a stare in giudizio. Ha inoltre rilevato che la banca, costituendosi in appello, aveva espressamente dichiarato di essere incorporante per fusione della società incorporata e aveva chiesto il rigetto dell'appello, così rendendo superflua ogni ulteriore prova dell'allegazione degli appellanti sulla titolarità del rapporto. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata dalla sentenza impugnata

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti; la Corte di cassazione ha ricondotto la vicenda alla successione nel processo del successore della parte originaria

  • art. 111 c.p.c.

    la fusione per incorporazione è stata qualificata come successione a titolo particolare nel diritto controverso per atto tra vivi

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti

  • art. 2504-bis c.c.

    nella fusione per incorporazione l'incorporante assume diritti e obblighi della società incorporata

  • Cass., 27 aprile 2015, n. 8477

    richiamata per affermare la natura successoria della fusione nel diritto controverso

  • Cass., 23 ottobre 2014, n. 22503

    richiamata per distinguere la titolarità del rapporto dalla legittimazione a stare in giudizio

  • Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951

    richiamata per il principio secondo cui la titolarità può essere contestata con mera difesa e può essere rilevata d'ufficio, ma la contestazione può divenire superflua se il convenuto riconosce il fatto costitutivo o assume una difesa incompatibile

  • Cass., 27 giugno 2018, n. 16904

    richiamata in relazione al rilievo del comportamento processuale del convenuto sulla titolarità del rapporto

Massime di principio

  • La fusione per incorporazione comporta successione a titolo particolare nel diritto controverso: l'incorporante subentra nei diritti e negli obblighi della società incorporata e la questione attiene alla titolarità del rapporto sostanziale, non alla legittimazione processuale.
  • Se la parte convenuta in giudizio dichiara espressamente di essere incorporante della società originaria e prende posizione nel merito chiedendo il rigetto della domanda o dell'impugnazione, tale comportamento processuale può rendere superflua la prova ulteriore della successione allegata dall'attore o dall'appellante.
  • La contestazione della titolarità del rapporto può essere proposta con mera difesa e può anche essere rilevata d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale della controparte può assumere valore decisivo quando sia incompatibile con la negazione del fatto costitutivo o equivalga a riconoscimento della vicenda successoria.
  • Non è corretta la qualificazione in termini di improcedibilità o inammissibilità, per difetto di instaurazione del rapporto processuale o per carenza di allegazione, quando dagli atti emerga la costituzione del soggetto subentrato e la sua esplicita spendita della qualità di incorporante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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