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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26938/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Il ricorrente, tramite difensori, deduceva: 1) insufficienza e vizio di motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria relativa al delitto associativo e sulla qualificazione del suo ruolo di "promotore", sostenendo di non aver avuto contributo fattivo né dolo finalizzato alla stabilità della struttura associativa e alla realizzazione dei reati-fine; 2) violazione di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato). Inoltre contestava la riqualificazione di alcune condotte come penalmente irrilevanti rispetto alle truffe ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e, con riferimento ai profili di merito, ha affermato che il Tribunale del Riesame aveva fornito una motivazione adeguata e logica: ha richiamato intercettazioni e documentazione (dichiarazioni fiscali, servizi di O.C.P.) che dimostrano il carattere finalizzato e la pluralità di reati oggetto della struttura associativa (accessi abusivi, sostituzione di persona, rivelazione di segreto d'ufficio, falsi in atto pubblico), ha valutato la posizione organizzativa e consapevole del Pisano sulla base di molteplici elementi indiziari e ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando anche i precedenti penali del ricorrente (bancarotta fraudolenta, truffa) come indicativi della pericolosità e della professionalità nella commissione di reati economico-patrimoniali. Per questi motivi il ricorso è risultato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che la gravità indiziaria rispetto alla partecipazione associativa possa fondarsi su elementi indiziari anche in assenza della concreta commissione dei reati-fine.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina i "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte sottolinea che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, di inquinamento probatorio ecc.); il Tribunale ha correttamente motivato la loro sussistenza e la Cassazione ha ritenuto la motivazione non viziata.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Indica i requisiti formali della decisione di riesame; la Corte ricorda che la motivazione del tribunale del riesame deve conformarsi al modello di cui a questo articolo.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato come modello strutturale della motivazione, adattato al contenuto della pronuncia cautelare basata su indizi.

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    Riferito nella riqualificazione delle truffe e nella valutazione della rilevanza penale delle condotte fiscali; il Tribunale ha ritenuto alcune dichiarazioni infedeli penalmente irrilevanti per mancato superamento della soglia, ma ha comunque ricondotto il sodalizio a ulteriori reati-fine.

  • Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (Audino) e giurisprudenza successiva

    Principio consolidato secondo cui in tema di misure cautelari la Cassazione verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria secondo principi di logicità e diritto; non è ammessa la rinnovata valutazione delle prove o la diversa ricostruzione fattuale salvo manifesta illogicità o violazione di norme.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di legittimità non riforma la valutazione probatoria del giudice di merito: il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Per il reato associativo (art. 416 c.p.) non è necessario che i "reati-fine" siano già stati consumati: la configurabilità e l'apprezzamento della partecipazione possono fondarsi su elementi indiziari autonomi rispetto alla prova dei reati-fine.
  • Contestare il ruolo soggettivo (es. promotore/organizzatore) richiede di confrontarsi puntualmente con le ragioni probatorie espresse dal giudice di merito e di indicare punti di illogicità o contraddittorietà nella motivazione; mere affermazioni alternative sono inammissibili.
  • Sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio) valgono valutazioni prognostiche ancorate a elementi oggettivi: precedenti penali rilevanti, prosecuzione dell'attività illecita dopo l'avvio delle indagini, intercettazioni e documenti sono elementi che, se adeguatamente motivati, giustificano la misura.
  • Nel ricorso di legittimità è fondamentale mostrare, con riferimenti precisi al testo del provvedimento impugnato, dove la motivazione sia omessa, contraddittoria o manifestamente illogica; la genericità delle censure porta all'inammissibilità.

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