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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27094/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con cinque motivi: (1) manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la genesi del contenzioso e precedenti controversie civili fossero rilevanti; (2) violazione di norme processuali e del diritto di difesa per presunta mancanza di correlazione fra imputazione e condanna (art. 522 c.p.p.); (3) vizio della motivazione relativamente all'elemento psicologico del reato; (4) omissione di valutazione di provvedimenti che avrebbero giustificato lo svincolo (revoca non notificata) e quindi assenza di artificio o raggiro; (5) reiterata carenza motivazionale e mancata confutazione dei motivi di appello. In subordine il difensore ha chiesto annullamento senza rinvio o, alternativamente, riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultano manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (coincidenza di primo e secondo grado) ritenendo che la Corte di appello abbia fornito una motivazione logica e adeguata e che i motivi di cassazione si limitino a riproporre in maniera reiterativa le stesse argomentazioni già respinte in appello. Ha ritenuto inoltre improponibili in cassazione i motivi quarto e quinto perché non proposti in appello (interruzione della catena devolutiva ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p.). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma inerente il reato di truffa; la sentenza di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestato al ricorrente

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Aggravante richiamata nella contestazione originaria e menzionata nella motivazione di merito

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato nel dibattito sulla correlazione tra impianto accusatorio e contenuto della sentenza: la Corte ha ritenuto che, nella sua interezza, l'imputazione conteneva gli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte ha valutato che dalla motivazione complessiva emergono sufficienti ragioni per ritenere implicitamente respinte le doglianze non espressamente confutate, dunque non sussiste il vizio di motivazione dedotto

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per escludere la possibilità di dedurre in cassazione questioni non devolute in appello; i motivi non proposti in appello (quarto e quinto) sono stati considerati inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predisposizione delle sanzioni pecuniarie e condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a 3.000 euro alla cassa delle ammende

  • principio giurisprudenziale "doppia conforme"

    Quando primo e secondo grado coincidono nella valutazione di responsabilità, il giudice di appello non è obbligato a ripetere un'analisi dettagliata di tutte le deduzioni già esaminate; una valutazione complessiva e logica della motivazione è sufficiente per escludere vizi dedotti ripetutamente

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado e quella di appello sono conformi (doppia conforme), la Cassazione limita il sindacato di merito: non è ammessa la mera riproposizione di argomentazioni già respinte in appello
  • In cassazione vanno proposte censure specifiche, fondate su profili di legittimità e non su una rivalutazione del merito: motivi generici o reiterativi sono inammissibili
  • Questioni nuove o non sollevate in appello (interruzione della catena devolutiva) non possono in genere essere dedotte in cassazione, salvo quelle rilevabili d'ufficio o improponibili in precedenza
  • La mancanza di una confutazione testuale di ogni singola doglianza non determina automaticamente l'annullamento se dalla motivazione complessiva risulta chiaramente la reiezione delle obiezioni
  • La correlazione tra impianto accusatorio e contenuto della sentenza va valutata nella sua interezza: la modifica è rilevante solo se introduce fatti essenziali nuovi tali da sorprendere l'imputato e pregiudicare il diritto di difesa
  • Ricorrere in Cassazione senza cogliere i limiti procedurali e la giurisprudenza pacifica espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per inammissibilità

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