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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01210/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva, ritenendo che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità dell'ufficio del P.M. tramite annotazione "al visto PM" sul fascicolo. Il P.M. ricorreva per cassazione con due motivi: (1) lamentava che il provvedimento di liquidazione non gli era mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova della trasmissione del fascicolo completo all'ufficio affari civili della Procura; (2) deduceva che il giudice non aveva considerato un'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era mai stata comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. La Corte rileva inoltre che il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che il ricorso fosse inammissibile per difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa; dall'altro, ha comunque osservato che le censure erano infondate/inammissibili perché il provvedimento poteva ritenersi conosciuto in forma equipollente mediante l'annotazione "al visto PM", che consente la conoscenza effettiva del provvedimento, e perché l'opposizione era stata proposta ben oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Non sono state liquidate spese, sia per la qualità istituzionale del ricorrente sia per la mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    Consente la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore condivisa dal collegio.

  • artt. 136 e 702-bis c.p.c.

    combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.

    La comunicazione del provvedimento può avvenire anche tramite modalità equipollenti, purché sia assicurata l'effettiva conoscenza del destinatario.

  • art. 327 c.p.c.

    termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non comunicati o notificati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato

    In caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, va dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis

    Il contributo unificato ulteriore è parametrato a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine per opporsi a un decreto di liquidazione del compenso, la comunicazione del provvedimento può essere effettuata anche in forma equipollente rispetto alle modalità tipiche, purché risulti la sua effettiva conoscenza da parte del destinatario.
  • L'annotazione sul fascicolo che evidenzi la presa visione da parte dell'ufficio destinatario può essere valorizzata dal giudice come indice di avvenuta conoscenza del provvedimento e quindi di decorrenza del termine breve di impugnazione.
  • L'assenza di prova di una successiva conoscenza non imputabile al destinatario non può essere supplita da generiche difficoltà organizzative interne dell'ufficio, trattandosi di inconvenienti di mero fatto irrilevanti ai fini della decorrenza dei termini.
  • Le impugnazioni avverso provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio sono soggette, in mancanza di notifica o comunicazione valida, al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non contenga una sommaria esposizione dei fatti di causa, requisito necessario per la sua ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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