Cassazione Penale, Sentenza n. 35444/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'aggravante del metodo/finalità mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), lamentando carenza di motivazione rafforzata e incongruenze rispetto alle prove. Adriano D'Arma ha impugnato la sentenza per mancato riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62, comma 1, n.6 c.p.) e per la qualificazione della premeditazione (art. 577 n.3 c.p.), deducendo errori nella valutazione della tempestività dell'offerta risarcitoria e dubbio sulla premeditazione. Paolo Ascani ha dedotto carenza di elementi per il reato di favoreggiamento e carenza/mancata considerazione di elementi che avrebbero potuto escludere la responsabilità.
La decisione
Il ricorso del Procuratore Generale è stato rigettato: la Corte di cassazione ha confermato che la Corte d'appello ha motivato correttamente l'esclusione dell'aggravante mafiosa. Il ricorso di D'Arma è stato parzialmente accolto: la Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e ha annullato la sentenza di appello quanto a quel profilo, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quell'unico punto e per la rideterminazione della pena; per il resto il ricorso di D'Arma è stato respinto. Per effetto estensivo (art. 587 c.p.p.) il beneficio è stato esteso anche al concorrente Finizio, con analoga annullamento e rinvio sul punto dell'attenuante. Il ricorso di Ascani è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Aggravante relativa a modalità e finalità mafiose: per ravvisarla è necessaria prova convincente che l'azione sia stata posta in essere con finalità e metodo propri dell'associazione mafiosa; nel caso la Corte d'appello ha ritenuto le risultanze insufficienti e la Cassazione ha confermato la correttezza di tale valutazione
Circostanza attenuante per il risarcimento del danno: deve intervenire prima dell'apertura del dibattimento; se il rito è l'abbreviato la riparazione deve avvenire prima dell'ordinanza che dispone il rito speciale; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito non avesse adeguatamente valutato gli elementi documentali sulla tempestività e pertanto ha annullato e rinviato per nuovo giudizio su questo punto
Circostanza aggravante della premeditazione: richiede un apprezzabile intervallo temporale e la perdurante risoluzione criminosa (elementi cronologico e ideologico); la Corte d'appello ha valutato i fatti alla luce di questi criteri e la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione sul punto
Principio che impone, in caso di ragionevole dubbio sugli elementi costitutivi o accidentali, l'interpretazione più favorevole all'imputato; invocato dalla difesa ma la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Motivi di cassazione relativi a illogicità della motivazione e a carenza/contraddittorietà della motivazione: le doglianze in base a queste norme sono state esaminate e, salvo il profilo dell'attenuante, ritenute infondate o inammissibili perché implicavano rivalutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità
Norma richiamata nella difesa di Ascani (relativa alla fattispecie contestata), la Cassazione ha però evidenziato che la derubricazione dell'aggravante mafiosa in capo ad altri imputati non incide autonomamente sulla configurazione del reato di favoreggiamento, che ha autonome condizioni di prova
Disposizione sull'effetto estensivo: il vantaggio processuale ottenuto da un imputato (riconoscimento dell'attenuante) può essere esteso al concorrente, come fatto dalla Corte a favore di Finizio
Regola sulle spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile: applicata alla condanna di Ascani per l'impugnazione ritenuta inammissibile
Massime di principio
- La mera circostanza di analogie territoriali o di frasi pronunciate non basta a fondare l'aggravante 'metodo/finalità mafiosa': occorre prova chiara che l'azione sia stata ispirata a logiche associative mafiose.
- Quando la Corte d'appello modifica, anche in senso favorevole all'imputato, una statuizione di primo grado deve fornire motivazione adeguata e confronto con le risultanze precedenti; tuttavia la Cassazione non riesamina i fatti ma verifica la logicità e completezza della motivazione.
- La circostanza attenuante del risarcimento del danno richiede che la riparazione sia effettiva o offerta prima dell'apertura del dibattimento; per il giudizio abbreviato la riparazione deve essere anteriore all'ordinanza di ammissione al rito: in mancanza di motivazione chiara sui documenti probatori il giudice di legittimità può annullare e rinviare.
- La premeditazione richiede elementi cronologici (intervallo temporale utile al ripensamento) e ideologici (persistenza della volontà criminosa); la presenza di pianificazione e sopralluoghi può orientare per la sussistenza, ma la valutazione resta di merito.
- Il reato di favoreggiamento personale è autonomo rispetto ad altre qualificazioni (es. aggravante mafiosa) e richiede prova che la condotta abbia ostacolato le indagini anche in modo temporaneo; la valutazione della credibilità delle dichiarazioni rientra nel merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione.
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