Cassazione Penale, Ordinanza n. 01997/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello non presentava alcun vizio riconducibile alla nozione censurabile di cui all'art. 606 c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla contestata recidiva e aveva rideterminato la pena, confermando però la condanna per il delitto di tentato furto in abitazione. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione di legge penale in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione della sentenza impugnata fosse viziata. La Corte ha però rilevato che la censura era costruita come doglianza sul vizio motivazionale, mentre il parametro dell'art. 606 c.p.p. richiede un contrasto tra ragionamento decisorio e massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento, contrasto che nel caso non era ravvisabile.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del tentativo riferito al delitto contestato e confermato in appello
indicato come reato oggetto della condanna confermata, in forma tentata ex artt. 56 e 624-bis c.p.
invocato dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui diniego è stato ritenuto correttamente motivato
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per delimitare il vizio deducibile in cassazione in relazione al controllo sulla motivazione
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato nel provvedimento come riferimento alla nozione di vizio motivazionale scrutinabile in cassazione
implicito nella condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere censurata in cassazione solo nei limiti di un effettivo vizio della motivazione, non essendo sufficiente una mera riproposizione del dissenso valutativo della parte.
- In sede di legittimità, il vizio motivazionale rilevante deve emergere da un concreto contrasto tra la struttura argomentativa della decisione e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La conferma della responsabilità per un tentativo di furto in abitazione resta ferma se il ricorso non introduce censure idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01931/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01958/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01959/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01960/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01961/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01962/2025 del 16/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →