Cassazione Penale, Sentenza n. 41601/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita in seguito a custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (operazione "Faida dei boschi"). Vallelonga era stato inizialmente condannato in primo grado e poi assolto in appello (immediata scarcerazione). Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva rigettato la domanda di riparazione, deducendo violazione ed errata applicazione delle norme processuali e contraddittorietà/mancanza di logica nella motivazione, in particolare rispetto alla ritenuta sussistenza di condotta gravemente colposa idonea a concorrere alla misura restrittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'Appello ha valutato correttamente, con autonomia propria del giudizio di riparazione, la sussistenza di una condotta ostativa fondata su dolo o colpa grave. Tale condotta è stata ritenuta la contiguità permanente del ricorrente al potere mafioso del padre, la titolarità di un'impresa che si avvantaggiava dell'"autorevolezza" mafiosa paterna e la partecipazione a incontri che potevano ingenerare sospetto negli inquirenti. La Cassazione ha altresì osservato che, dopo il d.lgs. n.188/2021, l'esercizio del diritto di non rispondere all'interrogatorio non può più incidere sul diritto alla riparazione; tuttavia, tale mutamento non ha rilevato sul caso, atteso che la decisione di merito era fondata su elementi oggettivi di contiguità e beneficio economico. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a rimborsare le spese sostenute dal Ministero resistente per euro 1.000.
Norme richiamate
Norma sostanziale che definisce l'associazione di tipo mafioso; costituiva il capo di imputazione che motivò la custodia cautelare iniziale nei confronti dell'istante
L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.
Regola il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione: consente al giudice di escludere l'indennizzo se sussiste dolo o colpa grave del detenuto. La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui la "colpa" rilevante è oggettiva (id quod plerumque accidit) e non coincide con la colpa penale; inoltre, dopo il d.lgs. 188/2021, il diritto di non rispondere non può più essere usato come elemento ostativo al risarcimento
d.lgs. n. 188/2021, art. 4 (modifica art.314 c.p.p.)
«L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b) , non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.»
Modifica volta ad adeguare la normativa alla Direttiva UE 2016/343: l'esercizio del diritto di non rispondere non può più essere valutato come elemento ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione
Direttiva (UE) 2016/343
Fonte europea richiamata come motivo dell'intervento legislativo (d.lgs. 188/2021) volto a rafforzare la presunzione di innocenza e la protezione dei diritti procedurali degli indagati/imputati
art. 64 c.p.p., comma 3, lett. b)
Prevede la facoltà per l'imputato di non rispondere; la giurisprudenza precedente aveva talvolta valutato tale silenzio ai fini della riparazione, ma la modifica legislativa ha escluso oggi tale utilizzazione
artt. 315, comma 3; 125, comma 3; 546, comma 1 c.p.p.
Norme indicate nel ricorso come presunte violate/erroneamente applicate; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondati i rilievi del ricorrente e ha confermato la corretta valutazione operata dal giudice della riparazione in base all'art. 314 c.p.p.
Massime di principio
- L'assoluzione in sede penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se il detenuto abbia concorso con dolo o colpa grave a far sorgere il sospetto a carico suo.
- La "colpa" rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è di natura oggettiva: si valuta se la condotta dell'interessato, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, abbia potuto prevedibilmente provocare l'intervento dell'Autorità giudiziaria.
- La contiguità a soggetti mafiosi e il conseguente beneficio economico (es. appalti ottenuti grazie all'autorevolezza mafiosa di un familiare) possono integrare una condotta di connivenza o colpa grave idonea a escludere il diritto alla riparazione.
- Dopo il d.lgs. n.188/2021 (attuazione Direttiva 2016/343), l'esercizio del diritto di non rispondere non può più costituire elemento ostativo al riconoscimento della riparazione.
- Il giudizio di riparazione segue un percorso logico-motivazionale autonomo rispetto al processo penale: non si accerta la sussistenza del reato, ma se la condotta del detenuto abbia creato la falsa apparenza della configurabilità dell'illecito.
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