Sentenza n. 3019/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di diniego di concessione di misure di accoglienza, adottato Prefettura di Roma e notificato a mezzo per il 22.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione di misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma e notificato il 22 settembre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per motivi di studio, ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e ha presentato la domanda presso la Questura di Roma. Ha dedotto di essere stato vittima di gravi persecuzioni nel Paese d'origine, di trovarsi in condizioni di elevata vulnerabilità sanitaria e psicologica e di non disporre di mezzi sufficienti per il proprio sostentamento. Dopo avere sollecitato la fissazione dell'appuntamento, corredando la richiesta con una relazione aggiornata della Caritas, ha presentato domanda di asilo il 17 settembre 2025 chiedendo l'inserimento in una struttura di accoglienza. Ha impugnato il diniego deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 9, 11 e 14 d.lgs. 142/2015, dell'art. 20, comma 5, della direttiva 2013/33/UE, dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 3 CEDU, nonché la violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 14 CEDU, prospettando anche profili di discriminazione e lesione della dignità e dell'integrità personale.
La decisione
In sede cautelare il TAR aveva accolto la domanda, rilevando la persistente situazione di notevole difficoltà del ricorrente, aggravata dalle condizioni di salute, e il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla permanenza in strada, ordinando l'individuazione di una sistemazione anche temporanea in attesa della collocazione definitiva. Prima dell'udienza di merito l'Amministrazione ha documentato il collocamento del ricorrente presso il CAS Villa Troili di Roma. Poiché tale sopravvenienza ha realizzato l'utilità sostanziale perseguita con il ricorso, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità del diniego. Le riserve sulla qualità della struttura, formulate soltanto in udienza e senza elementi probatori, non sono state ritenute decisive. Le spese sono state compensate. Il Collegio ha inoltre liquidato al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato la somma complessiva di 700 euro, comprensiva della fase cautelare.
Norme richiamate
artt. 1, 9, 11 e 14 d.lgs. 142/2015
Norme invocate dal ricorrente in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; non sono state esaminate nel merito a seguito della cessazione della materia del contendere.
art. 20, comma 5, direttiva 2013/33/UE
Norma dell'Unione invocata dal ricorrente a tutela delle condizioni materiali di accoglienza; non è stata oggetto di decisione di merito.
art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato a tutela della dignità umana; il motivo non è stato deciso nel merito.
art. 3 CEDU
Invocato in relazione al divieto di trattamenti inumani o degradanti; il motivo non è stato deciso nel merito.
art. 3 Costituzione
Invocato sotto il profilo dell'uguaglianza e del divieto di discriminazione; il motivo non è stato deciso nel merito.
art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato in materia di non discriminazione; il motivo non è stato deciso nel merito.
art. 14 CEDU
Invocato in materia di divieto di discriminazione; il motivo non è stato deciso nel merito.
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Consente la liquidazione al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato dell'onorario e delle spese nei limiti dei valori medi delle tariffe vigenti, tenuto conto dell'impegno professionale.
Consente, nel processo amministrativo, il dimezzamento dei compensi professionali relativi al patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente per tutelarne i diritti e la dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta collocazione del richiedente protezione internazionale in una struttura di accoglienza, quando realizza l'utilità sostanziale perseguita con l'impugnazione del diniego, determina la cessazione della materia del contendere e rende non necessaria la decisione sui vizi dedotti contro il diniego.
- Le contestazioni sulla qualità o sull'idoneità della struttura di accoglienza devono essere specificamente dedotte e supportate da elementi probatori; rilievi formulati per la prima volta in udienza e privi di riscontri non sono sufficienti a impedire la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Nella tutela cautelare relativa all'accoglienza, la permanenza in strada, aggravata da condizioni di vulnerabilità sanitaria, può integrare un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare l'ordine di individuare una sistemazione anche temporanea in attesa della collocazione definitiva.
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