Cassazione Penale, Sentenza n. 21818/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza). Unico motivo: violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 4 co. 1 lett. a) d.lgs. n.159/2011 per mancata verifica della concreta e attuale persistenza della pericolosità qualificata; il ricorrente censura che la Corte si sarebbe limitata a riferire fatti pregressi (condanna per partecipazione apicale alla 'ndrangheta) senza effettuare una valutazione prognostica specifica sul perdurare della pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato. Ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10 co. 3 d.lgs. 159/2011) e che la sindacabilità della motivazione è limitata (solo se inesistente o meramente apparente). La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale congrua: il decreto originario risale al 2000, divenuto irrevocabile nel 2005 e applicato nel 2017; il ricorrente è stato condannato per appartenenza in posizione apicale alla 'ndrangheta; l'espiazione della pena non implica automaticamente dissociazione; analoghe istanze precedenti erano state respinte per assenza di segnali di cambiamento; l'esistenza del ricorrente è stata caratterizzata dall'inserimento nel contesto criminale con reiterati reati e significative pene detentive; controlli in compagnia di pregiudicati e l'assenza di attività lavorativa sono stati considerati indici della mancata risocializzazione. La difesa non ha efficacemente contestato questi elementi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato come base dell'eccezione formulata dal ricorrente; in generale disciplina i motivi di ricorso per cassazione. Nel caso la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
art. 4 co. 1 lett. a) d.lgs. n.159/2011
Norma del decreto sulle misure di prevenzione che riguarda la nozione di pericolosità qualificata e la necessità di una valutazione della pericolosità attuale per l'applicazione o la revoca delle misure.
art. 10 co. 3 d.lgs. n.159/2011
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro i decreti di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; limita quindi l'ambito di sindacabilità in Cassazione.
Richiamato nel testo come riferimento normativo collegato ai divieti/obblighi relativi alla misura; nel caso specifico si osserva che pur non essendo intervenuta condanna per violazione di tale articolo, i controlli del ricorrente in compagnia di pregiudicati hanno rappresentato indice della mancata dissociazione.
Consente la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha disposto il versamento di euro tremila valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata a supporto della possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per comportamenti colposi nella presentazione di atti processuali inammissibili.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci) e Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016 (Pandico)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la motivazione è sindacabile in Cassazione solo se inesistente o meramente apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale non apparente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: censure sulla motivazione sono rilevabili in Cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
- Per ottenere la revoca di una misura di prevenzione occorre dimostrare la cessazione concreta e attuale della pericolosità; la semplice espiazione della pena non determina automaticamente la dissociazione dal contesto criminale.
- Elementi fattuali quali reiterati reati, ruolo apicale nell'organizzazione criminale, persistenti legami con soggetti pregiudicati e l'assenza di attività lavorativa sono indici idonei a sostenere la persistenza della pericolosità sociale e a giustificare il rigetto delle istanze di revoca.
- La difesa deve confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte territoriale: la mancata o insufficiente contestazione dei fatti e degli elementi valutati può rendere il ricorso inammissibile.
- Se il ricorso è manifestamente infondato e emergono profili di colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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