Cassazione Penale, Sentenza n. 3004/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Romeo ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione riferita al periodo 17/12/2008-06/03/2009 nell'ambito di indagini e imputazioni relative a reati quali associazione a delinquere, turbativa d'asta, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio connessi agli appalti comunali (cd. Global Service). In primo e secondo grado molti capi furono prosciolti o assolta la sua posizione, e la Cassazione in data 9/07/2014 annullò senza rinvio le condanne relative ai capi F, G e M per insussistenza del fatto. La Corte d'appello di Napoli, giudice della riparazione, respinse la domanda ritenendo che la detenzione fosse in parte causata da una condotta gravemente colposa del Romeo (pressioni su pubblici amministratori, acquisizione di notizie riservate, condizionamento nella formazione dei bandi), condotta che, sebbene non penalmente sanzionata, avrebbe creato la falsa apparenza di illiceità e contribuito all'emissione e al protrarsi della misura cautelare. Romeo impugnava l'ordinanza denunciando violazione degli artt. 314-315 c.p.p. e vizio di motivazione, contestando che non fosse possibile valutare la colpa dopo l'assoluzione e sostenendo l'esistenza di una ingiustizia formale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: 1) il ricorrente non aveva prospettato in sede di riparazione l'ipotesi di ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p., ma solo l'ipotesi di ingiustizia sostanziale (comma 1), per cui il giudice della riparazione non poteva mutare la causa petendi; 2) in ogni caso il giudice della riparazione ha autonomia di valutazione per accertare la sussistenza di dolo o colpa grave che escludono l'indennizzo. La Corte ha confermato che la condotta del Romeo, valutata oggettivamente, era macroscopicamente negligente e idonea ad aver creato, anche se erroneamente, la falsa apparenza di un fatto corruttivo; tale condotta ha avuto effetto sinergico con l'errore dell'autorità giudiziaria e dunque ha escluso il diritto all'indennizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione. Comma 1 (ingustizia sostanziale) è la base della domanda presentata da Romeo; comma 2 (ingustizia formale) richiede una decisione irrevocabile che accerti l'illegittimità della misura adottata senza le condizioni degli artt. 273 e 280 c.p.p.; la Corte ha precisato che il giudice della riparazione può decidere solo sui profili indicati nella causa petendi proposta.
Norma sulle condizioni per l'applicazione delle misure cautelari personali; la sua mancata sussistenza, se accertata con decisione irrevocabile, è alla base dell'ingustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2.
Regola la revoca o sostituzione della misura cautelare; anche qui l'eventuale illegittimità rilevante per ingiustizia formale deve emergere da decisione del giudice cautelare o del merito.
Richiamato dalla Corte di Cassazione a titolo descrittivo: la condotta del Romeo è stata ritenuta sostanzialmente corrispondente alla fattispecie disciplinata da tale norma (traffico di influenze illecite), sebbene la norma non sia stata applicata per irretroattività.
art. 416 cod. pen. e artt. 319, 319-bis e 321 cod. pen.
Norme relative ai reati contestati nell'azione penale che hanno originato l'indagine e la misura; citate per ricostruire il quadro fattuale delle accuse poi oggetto di giudizio di merito.
Massime di principio
- Distinguere ingiustizia formale (art. 314, comma 2) e ingiustizia sostanziale (art. 314, comma 1): per invocare l'ingustizia formale è necessaria una decisione irrevocabile che accerti l'illegittimità della misura cautelare per difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; senza tale decisione il ricorso deve essere valutato come domanda di ingiustizia sostanziale.
- Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa distinta dal giudice penale di merito: può esaminare il materiale processuale per accertare se l'interessato abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave, anche se il fatto non è poi stato penalmente sanzionato.
- La colpa che esclude l'indennizzo non è la colpa penale ma una colpa grave intesa in senso oggettivo (parametro dell'id quod plerumque accidit): si valuta se la condotta abbia oggettivamente creato una situazione prevedibile che potesse indurre l'autorità giudiziaria ad adottare la misura.
- La parte che formula la domanda di riparazione deve mantenere la 'causa petendi' originaria; non è consentito mutare in corso d'azione i presupposti della domanda senza consentire la controparte di discutere tale nuovo profilo.
- Per ottenere l'indennizzo occorre non solo l'assenza di condanna definitiva, ma anche dimostrare l'assenza di una condotta che oggettivamente abbia contribuito, per dolo o colpa grave, all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.
- In sede di impugnazione del provvedimento di riparazione il rischio di soccombenza implica anche possibile condanna alle spese; le istituzioni pubbliche possono limitare la loro difesa a principi generali senza incorrere necessariamente in liquidazione delle spese.
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