Cassazione Civile, Ordinanza n. 22542/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, assorbendo tutte le censure di merito. Ha quindi confermato la sentenza impugnata nei suoi effetti processuali, condannando il Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Un soggetto privato aveva presentato nel dicembre 1996 domanda per ottenere il premio di arresto definitivo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di demolizione volontaria di un motopeschereccio di sua proprietà. L’amministrazione aveva poi erogato il premio applicando il tasso di cambio lira/ECU vigente alla data del provvedimento di concessione. Il privato aveva agito in giudizio sostenendo che dovesse invece applicarsi il tasso di conversione vigente al 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda, poiché all’epoca dell’istanza la disciplina applicabile non prevedeva diversamente. I giudici di merito avevano accolto la domanda e il Ministero aveva proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione delle norme comunitarie e delle preleggi, ma la Corte non ha esaminato il merito perché ha rilevato d’ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d’appello risultava notificata via PEC al Ministero il 2 maggio 2019, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 15 ottobre 2019, oltre il termine breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c. Il Ministero non aveva replicato all’eccezione di tardività.
Norme richiamate
art. 16 reg. CE 21 dicembre 1993 n. 3699/93
Norma evocata dal ricorrente come base della disciplina applicabile al premio di arresto definitivo; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito, perché decide sull’inammissibilità per tardività.
art. 17 reg. CE 3 novembre 1998 n. 2468/98
Norma richiamata nel motivo di ricorso per sostenere l’errore di applicazione del tasso di conversione; non è oggetto di scrutinio nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione della disciplina applicabile; la Corte non li applica in concreto per la declaratoria di tardività.
Indicata come base del ricorso introduttivo del giudizio di merito promosso dal privato.
Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza; nel caso concreto il ricorso è stato notificato oltre tale termine, determinandone l’inammissibilità.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine di legge.
- L’eccezione di tardività del ricorso, se documentalmente supportata dalla prova della notificazione della sentenza, può essere rilevata in via preliminare e assorbire ogni censura di merito.
- La parte ricorrente che intenda contrastare l’eccezione di tardività deve prendere posizione specifica sui dati di notificazione, non potendosi ritenere superata l’eccezione in mancanza di replica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, il giudice di legittimità non esamina le questioni sostanziali dedotte con il motivo di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22399/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22400/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22401/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22402/2024 del 08/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →