Cassazione Penale, Sentenza n. 27988/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bolzano che aveva annullato, per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio nei confronti degli indagati. I fatti riguardavano un intervento dei Carabinieri il 30/9/2022 a seguito di un litigio tra raccoglitori di mele: si contestava che Pizzileo avesse illegittimamente arrestato Topor Nicolae Adrian dopo averlo colpito, e che insieme ai colleghi avesse redatto comunicazioni e annotazioni di servizio false e calunniose per occultare le condotte. Il Procuratore deduceva travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. e) sostenendo che la decisione del riesame non avrebbe tenuto conto corretto delle immagini audio-video della body-cam, che proverebbero l'aggressione di Pizzileo e la diversa entità delle parole pronunciate da Topor, e sollecitava la rinnovazione della valutazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la rivalutazione delle risultanze probatorie e dello spessore degli indizi sia di pertinenza del giudice di merito e del Tribunale del riesame, e che il controllo di legittimità sia limitato a verificare la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità manifesta nell'atto impugnato. L'ordinanza del riesame è risultata sufficientemente motivata e coerente nella ricostruzione complessiva (valutazione della body-cam insieme alle dichiarazioni dei testimoni e al quadro di insieme), per cui il vizio prospettato non è stato ritenuto idoneo a disarticolare la motivazione; il ricorso del P.M. è stato quindi respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Norma utilizzata come motivo di ricorso per vizio di travisamento della prova; la Corte ricorda che tale censura deve essere dirompente rispetto alla struttura argomentativa dell'atto impugnato per essere accolta
Riferimento alle esigenze cautelari che il pubblico ministero invocava per giustificare la misura; la Corte osserva che la valutazione delle esigenze cautelari è rimessa al giudice e al riesame
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020 e art. 16 comma 1 d.l. 30/12/2021 n. 228 (conversioni)
Richiamate per giustificare il trattamento cartolare del procedimento (esame della causa senza discussione orale)
art. 110 c.p., art. 368 c.p., art. 479 c.p., art. 61 c.p. n. 2 e n. 9
Norme penalistiche relative ai reati contestati (concorso in reato, calunnia, falso ideologico in atto pubblico e circostanze aggravanti/riconducibilità concorsuale), valutate nel quadro probatorio dal Tribunale del riesame
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è giudice del merito: non riesamina i fatti o la valutazione del peso delle prove, ma solo la congruità e la logica della motivazione dell'atto impugnato
- La censura per travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 c.p.p. deve dimostrare un errore tale da compromettere radicalmente la coerenza logica dell'intera motivazione per essere accolta in Cassazione
- La valutazione di filmati (es. body-cam) va compiuta alla luce del quadro probatorio complessivo (dichiarazioni testimoniali, comportamenti anteriori e successivi all'evento): isolare singoli fotogrammi o frasi può non essere sufficiente a ribaltare una decisione ben motivata
- Per impugnare con successo decisioni che rigettano o annullano misure cautelari è più efficace dimostrare vizi di motivazione, contraddizioni logiche o incompletezza nella ricostruzione complessiva piuttosto che limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei singoli elementi di prova
- Il giudice del riesame ha ampia discrezionalità nella valutazione delle esigenze cautelari; il ricorso per cassazione deve, quindi, focalizzarsi su profili di legittimità della motivazione piuttosto che su una rivalutazione fattuale
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