Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09795/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento amministrativo del 16 maggio 2018 con cui l'autorità ministeriale aveva disposto il trasferimento del richiedente in Austria secondo la disciplina Dublino. Il Tribunale di Roma aveva annullato tale provvedimento accogliendo il ricorso dell'interessato. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso il decreto del Tribunale. Il controricorrente si è costituito non per contestare il merito del motivo, ma per eccepire l'inammissibilità del ricorso per vizio della notificazione: il ricorso era stato notificato al precedente difensore, cancellato dall'albo su propria richiesta, invece che al nuovo difensore costituito nel giudizio di merito. La Corte, con ordinanza interlocutoria, aveva dichiarato nulla la notificazione e assegnato termine per la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; tuttavia il Ministero non ha provveduto a rinotificare il ricorso nel termine assegnato. La parte controricorrente ha chiesto pertanto la declaratoria di estinzione ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, poiché la parte ricorrente non ha ottemperato all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso impartito con ordinanza interlocutoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Conseguentemente il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, richiamando l'orientamento secondo cui l'amministrazione dello Stato soccombente non è tenuta al versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    La nullità della notificazione del ricorso può essere sanata mediante rinnovazione entro il termine assegnato dalla Corte; il mancato adempimento comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 307 c.p.c.

    È stata evocata dalla parte resistente per chiedere l'estinzione del processo, ma la Corte ha invece ravvisato l'improcedibilità del ricorso per mancata rinnovazione della notificazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione dello Stato non tenuta al relativo versamento.

Massime di principio

  • Quando la Corte dichiara nulla la notificazione del ricorso e assegna un termine per la sua rinnovazione ex art. 291 c.p.c., l'inerzia della parte onerata comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La rinnovazione della notificazione, una volta ordinata dal giudice di legittimità per sanare il vizio, costituisce un onere processuale essenziale della parte ricorrente.
  • L'istituto della condanna al pagamento del contributo unificato aggiuntivo non si applica all'amministrazione dello Stato soccombente, secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.