Sentenza n. 2307/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Nola, sulle istanze di revisione prezzi ex art. 106 D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 10 del c.s.a., presentate dalla ricorrente a far data dal 16/09/2022 nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in virtù dell'illegittimo e colposo operato dell'intimata Amministrazione comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze di revisione prezzi relative al contratto di gestione del servizio di igiene urbana
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa affidataria del servizio di igiene urbana ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle istanze di revisione prezzi presentate, da ultimo, il 27 novembre 2025, con riferimento agli anni 2022-2025. La pretesa era fondata sull’art. 106 d.lgs. 50/2016 e sull’art. 10 del capitolato speciale, che prevedeva la possibilità di sottoporre il corrispettivo annuo a revisione periodica dal terzo anno di esecuzione, in relazione all’incremento dell’indice ISTAT FOI. La ricorrente ha dedotto che il Comune, pur avendo avviato interlocuzioni e incontri, non aveva concluso il procedimento con un provvedimento espresso, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo, e ha contestato nel merito la riconducibilità della pretesa all’art. 10 del capitolato, ritenendo la clausola incompatibile con l’art. 106 d.lgs. 50/2016.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le controversie sulla revisione dei prezzi nei contratti di servizi e forniture rientrano, in linea generale, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.; fa eccezione il caso in cui sia controversa soltanto l’esecuzione di una clausola contrattuale che disciplini puntualmente sia l’an sia il quantum della revisione, dando luogo a una mera pretesa di adempimento contrattuale. Nel caso concreto, l’art. 10 del capitolato rimetteva alla discrezionalità della stazione appaltante il riconoscimento della revisione e non attribuiva quindi una posizione di diritto soggettivo, sicché sussisteva la giurisdizione amministrativa. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché la clausola del capitolato imponeva comunque all’amministrazione di esaminare le istanze e pronunciarsi espressamente, anche in senso negativo, ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990. Poiché il Comune non aveva concluso il procedimento entro la data di instaurazione del giudizio né entro l’udienza di discussione, il TAR ha accertato l’obbligo di provvedere e ha ordinato all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La pronuncia non riconosce il diritto alla revisione né determina il relativo importo. La domanda risarcitoria non risulta espressamente definita nel dispositivo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.
controversie "relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica"
La giurisdizione esclusiva amministrativa comprende le controversie sulla spettanza della revisione prezzi e sulla sua quantificazione quando vi sia esercizio del potere amministrativo; resta esclusa quando si controverte soltanto dell’adempimento di una clausola contrattuale puntuale sull’an e sul quantum.
le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso
Quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza, l’amministrazione deve concluderlo con un provvedimento espresso, anche eventualmente negativo o redatto in forma semplificata.
art. 106 d.lgs. 50/2016
È richiamato quale base normativa della disciplina della revisione prezzi nei contratti pubblici; la sentenza non definisce la compatibilità della clausola contrattuale con tale disposizione.
art. 10 del capitolato speciale d’appalto
A decorrere dal terzo anno a far data dall’inizio del servizio, il corrispettivo annuo potrà essere sottoposto a revisione periodica in ragione di anno per il restante periodo contrattuale
La clausola impone alla stazione appaltante di esaminare e definire espressamente le istanze di revisione, pur rimettendo alla sua discrezionalità il riconoscimento della revisione.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla revisione dei prezzi degli appalti di servizi e forniture sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la contestazione riguarda l’esercizio del potere amministrativo sulla spettanza o sulla quantificazione della revisione; la giurisdizione ordinaria permane soltanto quando la controversia concerne la mera esecuzione di una clausola contrattuale che determini puntualmente sia l’an sia il quantum del compenso revisionale.
- Quando una clausola del capitolato rimette alla discrezionalità della stazione appaltante il riconoscimento della revisione prezzi, l’appaltatore non vanta un diritto soggettivo automatico al compenso revisionale, ma l’amministrazione ha comunque l’obbligo di esaminare l’istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche negativo.
- L’obbligo di provvedere sulle istanze di revisione prezzi deriva dall’art. 2 l. 241/1990 quando la disciplina contrattuale e normativa rendono necessario l’esercizio di una valutazione amministrativa; il giudice del silenzio può ordinare l’adozione del provvedimento espresso senza sostituirsi all’amministrazione nel decidere sulla spettanza o sull’importo della revisione.
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