Cassazione Civile, Ordinanza n. 11958/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una decisione della Corte d'appello che aveva confermato la nullità di una clausola del c.c.n.l. 2003 e di una disposizione di un accordo del 1 marzo 2006, nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. Il giudice di merito aveva inoltre accertato il diritto dei lavoratori al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata durante l'apprendistato nel calcolo di tali incrementi retributivi. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato un atto con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al ricorso. La Corte ha esaminato gli effetti processuali di tale dichiarazione, rilevando che non risultava provata la notificazione della rinuncia alle controparti né il visto dei loro difensori in calce all'atto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia, in assenza delle formalità richieste dall'art. 390 c.p.c., non fosse idonea a determinare l'estinzione del giudizio, ma producesse comunque l'effetto di far venir meno l'interesse alla decisione e quindi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese di lite e negando il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto o di inammissibilità originaria e non in via estensiva o analogica.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se non rispettosa delle formalità previste, non determina l'estinzione del processo di cassazione.
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse è equiparata alla rinuncia; se mancano i requisiti formali, il ricorso diventa sopravvenutamente inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica estensivamente o analogicamente.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma introduttiva della disciplina del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale non accettizio, ma è ricettizio: per produrre effetti processuali deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con il relativo visto.
- La mancata osservanza delle formalità della rinuncia non comporta necessariamente l'estinzione del processo, ma può determinare la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto attuale di interesse alla decisione.
- La dichiarazione unilaterale di sopravvenuto difetto di interesse non equivale alla cessazione della materia del contendere, che presuppone un accordo reciproco delle parti sulla mutata situazione sostanziale e conclusioni conformi.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
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