Cassazione Civile, Sentenza n. 4567/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla richiesta di restituzione di € 366.370,66: Rizzo, ex dipendente della Regione Puglia cessato dal servizio con qualifica dirigenziale in virtù di contratto di risoluzione consensuale (art. 28 legge regionale n.7/2002), aveva ricevuto intimazione di restituzione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013 che aveva annullato la procedura concorsuale da cui era derivato il suo inquadramento dirigenziale. La Regione deduceva che, per l'annullamento del concorso e per la nullità originaria degli atti concorsuali (art. 35 d.lgs. 165/2001), il rapporto risultava privo di valida base giuridica e le somme erogate a titolo di incentivo dovevano essere recuperate; Rizzo invece si era opposto richiedendo di non essere condannato alla restituzione, invocando tra l'altro la risoluzione consensuale qualificata come non revocabile e l'eventuale prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della Regione Puglia, ritenendo che l'annullamento definitivo della procedura concorsuale (sentenza Consiglio di Stato n. 4888/2013) determinasse la nullità originaria dei contratti di lavoro stipulati sulla base di quella procedura ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n.165/2001 e correlati principi di diritto. La Corte ha affermato l'obbligo per l'Amministrazione di ripristinare la legalità e di recuperare le somme indebitamente corrisposte, esclusa l'efficacia sanante dell'accordo di risoluzione consensuale quando il presupposto (la qualifica dirigenziale) risultava assente per giudicato amministrativo. Per tali ragioni la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione per ulteriori accertamenti di fatto e per le spese. Sono stati assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165 del 2001
La procedura concorsuale costituisce atto presupposto del contratto individuale; l'illegittimità o assenza della procedura determina la nullità del contratto di lavoro e rende l'amministrazione obbligata a rimuovere l'inesistente inquadramento.
art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel senso che il principio dell'art. 35 ha efficacia generale e la nullità derivante dalla violazione delle norme inderogabili si ripercuote sul contratto individuale.
art. 21‑novies, legge n. 241 del 1990
L'annullamento in autotutela di un atto di concorso per vizi di legittimità determina la nullità originaria del contratto di lavoro formatosi in esito alla selezione, rilevabile d'ufficio anche se accertata successivamente.
art. 28, comma 1, legge Regione Puglia n. 7 del 2002
"Al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) dell’Autonoma area della dirigenza del comparto regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999, ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino all’Ente proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà erogata, subordinatamente all’accettazione della proposta medesima da parte dell’Ente, una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l’età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni"
La norma attribuisce un incentivo ai dirigenti che risolvono consensualmente il rapporto solo se sussisteva effettivamente la qualifica dirigenziale; in mancanza del presupposto (qualifica) l'accordo e l'erogazione risultano privi di titolo e possono essere recuperati dall'Amministrazione.
art. 97 Cost.
Ribadito come principio di necessità del rispetto della legalità e delle disposizioni imperative in materia di assunzioni pubbliche, a fondamento dell'obbligo di annullamento e recupero da parte della P.A.
Citato dalla Regione con riferimento alla presunta liquidazione delle somme per mansioni dirigenziali 'solo di fatto' e al periodo di decorrenza; sul punto la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo e non l'ha esaminato nel merito.
Massime di principio
- L'annullamento definitivo di una procedura concorsuale produce la nullità originaria dei contratti stipulati in esito a quella procedura: i contratti sono privi di titolo e l'amministrazione può ripristinare la legalità e recuperare le somme indebitamente erogate.
- Un accordo di risoluzione consensuale o una transazione non possono sanare vizi 'genetici' di illegittimità derivanti da violazioni di norme imperative in materia di pubblico impiego: tali negoziazioni sono nulle se mancano i presupposti di legge.
- Il giudicato amministrativo che accerta la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso vincola il giudice civile/ordinario: la situazione di fatto accertata diventa preclusiva rispetto ad effetti contrari derivanti da patti privati non dedotti nel processo amministrativo.
- L'eventuale affidamento del lavoratore sull'operato dell'amministrazione può dare diritto a un risarcimento (azione di danno), ma non impedisce all'amministrazione di far valere la nullità del rapporto quando sia posta a tutela di interessi pubblici e derivi da disposizioni inderogabili.
- Nelle vicende di pubblico impiego privatizzato è fondamentale verificare se eventuali accordi o transazioni siano stati portati a conoscenza e valutati dall'autorità giudicante amministrativa; se non lo sono, difficilmente potranno prevalere su decisioni amministrative definitive.
- In casi analoghi si deve: (a) accertare l'esistenza e la portata di eventuali giudicati amministrativi sulla legittimità della procedura concorsuale; (b) verificare se gli accordi transattivi erano compatibili con i presupposti di legge; (c) valutare separatamente la richiesta di risarcimento per affidamento rispetto alla restituzione delle somme erogate senza titolo.
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