Cassazione Civile, Sentenza n. 4286/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori avevano ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti del datore di lavoro per TFR e ultime mensilità, indicati negli atti come importi netti. Dopo l'insolvenza del datore, i lavoratori si sono rivolti al Fondo di Garanzia dell'INPS. L'INPS ha liquidato le spettanze ritenendo che gli importi dei decreti fossero lordi e ha operato trattenute fiscali sulle somme che, secondo la sentenza di merito, costituivano invece già il netto dovuto ai lavoratori. L'INPS ha impugnato la decisione chiedendo che l'obbligo del Fondo riguardi gli importi lordi e che l'Istituto, in quanto sostituto d'imposta, sia tenuto a operare le ritenute fiscali di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Richiamando precedenti pronunce (tra cui Cass. n. 8517/2023 e n. 23515/2024) la Corte ha confermato che, ai fini del calcolo dell'intervento del Fondo, l'INPS deve fare riferimento alle somme lorde dovute al lavoratore, ma che se la richiesta è formulata con riferimento a importi netti l'Istituto deve riconvertire tali importi al lordo per determinare la ritenuta d'imposta e poi liquidare al lavoratore la corrispondente somma al netto. L'INPS non può operare una seconda trattenuta che riduca nuovamente l'importo effettivamente dovuto al lavoratore; se le ritenute erano già state effettivamente operate e versate all'Erario, non vanno ripetute. Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla natura e misura delle spettanze di fine rapporto (TFR) dovute al lavoratore; la Corte lo menziona nell'ambito della valutazione dell'obbligo del Fondo di Garanzia rispetto alle competenze dovute al lavoratore.
Legge n. 297/1982, art. 2, commi 5 e 7
Norma che disciplina l'intervento del Fondo di Garanzia; la Corte la interpreta nel senso che l'intervento deve essere calibrato sulla specificità del caso concreto e che il Fondo deve liquidare le spettanze come dovute al lavoratore, con le opportune conversioni lorde/netto per le ritenute fiscali.
Norma sul procedimento monitorio richiamata rispetto ai titoli esecutivi (decreti ingiuntivi) ottenuti dai lavoratori; la Corte considera che anche se il titolo indica importi netti, l'INPS deve procedere alla conversione per il calcolo della ritenuta.
Richiamato nel contesto del procedimento esecutivo e della natura dei crediti vantati dai lavoratori nei confronti del datore.
Norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ne tiene conto per valutare chi deve dimostrare se le ritenute siano state già operate e versate all'Erario (onere probatorio a carico dell'INPS se sostiene che le ritenute non siano state già eseguite).
Norma fiscale relativa alle ritenute; citata nel motivo che sostiene l'obbligo dell'INPS, quale sostituto d'imposta, a operare le ritenute previste dalla legge. La Corte afferma però che l'obbligo non giustifica una doppia imposizione sul lavoratore.
Richiamato in relazione alle disposizioni fiscali applicabili alle somme liquidate; la Corte lo valuta insieme alle altre norme fiscali per affermare i limiti dell'operare delle ritenute da parte dell'INPS.
Giurisprudenza: Cass. n. 25016/2017 e Cass. n. 25663/2017
Precedenti utilizzati per affermare che l'INPS, pur dovendo operare le ritenute come sostituto d'imposta, non può agire in modo da far subire al lavoratore una duplicazione della stessa trattenuta fiscale.
Giurisprudenza: Cass. n. 8517/2023 e Cass. n. 23515/2024
Sentenze recenti richiamate come orientamento consolidato secondo cui, se la richiesta al Fondo è espressa su importo netto, l'INPS deve riconvertire al lordo per calcolare la ritenuta e quindi liquidare il netto al lavoratore, evitando ogni doppia ritenuta.
Massime di principio
- Se il lavoratore presenta al Fondo di Garanzia una richiesta basata su un titolo (decreto ingiuntivo) che indica importi netti, l'INPS deve riconvertire tali importi al lordo per determinare l'ammontare delle ritenute d'imposta da applicare.
- L'INPS, in quanto sostituto d'imposta, è tenuto a effettuare le ritenute di legge, ma non può operare una seconda trattenuta che determini una duplicazione dell'onere fiscale gravante sul lavoratore.
- Se le ritenute fiscali sono già state effettivamente operate dal datore e versate all'Erario, l'INPS non deve ripetere quelle trattenute sul pagamento dal Fondo; onere della prova in merito a quanto già versato grava sull'INPS.
- Il calcolo dell'intervento del Fondo deve bilanciare la natura previdenziale della prestazione con la situazione concreta del credito del lavoratore: la formula contabile deve garantire che il lavoratore riceva l'effettivo netto spettante.
- In caso di contestazione sull'interpretazione del titolo monitorio (netto vs lordo), gli orientamenti di Cassazione recenti impongono di evitare effetti duplicativi della pressione fiscale sul beneficiario finale.
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