Cassazione Civile, Sentenza n. 4569/2025 del 21/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Regione impugnava la sentenza d'appello che aveva respinto la richiesta di recupero della somma di €366.857,27 corrisposta ad Alberto De Candia. Il motivo principale era che l'inquadramento del dipendente come dirigente derivava da una procedura concorsuale poi annullata dal Consiglio di Stato (sent. n. 4888/2013); in base all'art. 35 d.lgs. 165/2001 (e art. 36) la nullità della procedura concorsuale determina la nullità del contratto individuale di lavoro, per cui l'Amministrazione era tenuta ad annullare l'inquadramento dirigenziale e a recuperare le somme indebitamente erogate. La Regione contestava anche che l'accordo di risoluzione consensuale e la norma regionale che prevedeva l'incentivo non potevano sanare vizi di legittimità e non potevano prevalere sul giudicato amministrativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della Regione Puglia, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel non considerare l'effetto determinante dell'annullamento della procedura concorsuale e nel valorizzare l'accordo di risoluzione consensuale e la normativa regionale come ostativi all'esecuzione del giudicato amministrativo. La sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese di cassazione. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, lett. a)
La procedura concorsuale è atto presupposto del contratto individuale: l'assenza o l'illegittimità della procedura concorsuale comporta la nullità del contratto individuale di lavoro
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36
Norma di portata generale che, con l'art. 35, implica la nullità del contratto individuale quando la procedura concorsuale è invalida per violazione di norme inderogabili
legge n. 241 del 1990, art. 21‑novies
L'annullamento in autotutela di un atto selettivo della P.A. per vizi di legittimità, se intervenuto, determina la nullità originaria del contratto di lavoro stipulato in esito al concorso, rilevabile d'ufficio
Legge Regione Puglia n. 7 del 2002, art. 28, comma 1
“Al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) dell’Autonoma area della dirigenza del comparto regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999, ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino all’Ente proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà erogata, subordinatamente all’accettazione della proposta medesima da parte dell’Ente, una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l’età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni”.
La norma regionale prevede un incentivo per la risoluzione consensuale, ma la sua efficacia è subordinata al presupposto dell'effettiva qualifica dirigenziale; se tale presupposto viene meno per annullamento della procedura concorsuale, l'indennità è affetta da nullità e l'Amministrazione può recuperarne l'indebito
Cost., art. 97, comma 4
Principio di legalità e imparzialità dell'azione amministrativa: l'amministrazione è obbligata al rispetto della legalità e può recedere da rapporti affetti da nullità per violazione di norme imperative
Codice Civile, artt. 1334 e 1335
Le clausole contrattuali (es. non revocabilità, incontro delle volontà) non possono sanare vizi genetici o nullità derivanti da violazione di norme imperative dell'ordinamento pubblico
Codice Civile, art. 2126
Richiamato nel terzo motivo in tema di decorrenza e liquidazione delle somme, ma la censura è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo
Massime di principio
- L'annullamento di una procedura concorsuale per vizi di legittimità determina, di regola, la nullità originaria dei contratti di lavoro stipulati in esito a quella procedura; tali contratti non possono essere sanati da patti privatistici tra le parti
- Un accordo di risoluzione consensuale o clausole di non revocabilità non possono prevalere sul giudicato amministrativo né eliminare effetti di nullità derivanti da violazione di norme imperative sulla assunzione
- Se il giudice amministrativo ha già formato giudicato sull'illegittimità o nullità della procedura di selezione, il giudice civile/ordinario deve conformarsi a tale decisum e l'Amministrazione è tenuta a recuperare le somme indebitamente percepite
- La P.A. ha l'obbligo di verificare i requisiti di ammissione prima dell'immissione in ruolo; l'accertamento successivo può dar luogo a responsabilità risarcitoria in presenza di affidamento ma non impedisce l'azione dell'Amministrazione per far valere la nullità
- Quando una transazione o intesa non è stata portata a conoscenza o valutata dal giudice che ha emesso la sentenza amministrativa, essa non può pregiudicare il giudicato né essere invocata per contrastarlo
- In sede di contenzioso successivo, se l'annullamento amministrativo antecede gli accordi privatistici, prevale l'annullamento e ne segue il recupero delle somme; va però valutata in sede di merito l'eventuale richiesta subordinata di danni o altri rimborsi
- In casi analoghi è importante documentare se e quando la transazione è stata comunicata o sottoposta al giudice amministrativo: la mancata comunicazione può rendere la transazione irrilevante rispetto al giudicato
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