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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4654/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla legittimità della proroga del contratto a termine comunicata il 26/10/2018 con decorrenza 1/1/2019 e sino al 31/3/2019: il giudice di merito aveva ritenuto che, poiché la proroga produceva effetti dal 1/11/2018, alla stessa dovesse applicarsi la disciplina introdotta dal "Decreto Dignità" (D.L. 12.07.2018, n.87), che richiede l'indicazione di una causale per proroghe e rinnovi successivi al 31/10/2018; risultando priva di tale specificazione la proroga, il contratto è stato dichiarato a tempo indeterminato dal 1/11/2018 e la società condannata alla riammissione e al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 28, co.2, D.lgs. n.81/2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di AMSA. Ha confermato il principio secondo cui per individuare la disciplina applicabile alla proroga occorre considerare il momento in cui la proroga inizia a produrre effetti (qui il 1/11/2018) e non la data materiale di stipula (26/10/2018). Ne consegue che alla proroga doveva applicarsi il Decreto Dignità e, in mancanza di specificazione della causale, la proroga è inefficace e il rapporto si converte a tempo indeterminato. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'offerta di prova delle ragioni giustificatrici poiché la ricorrente non ha allegato i relativi "capitoli di prova" richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato; AMSA condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.L. 12 luglio 2018, n. 87 ("Decreto Dignità")

    le disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018

    La Corte ha interpretato che la disciplina introdotta dal Decreto Dignità si applica in relazione al momento in cui la proroga inizia a produrre effetti (operatività), e non alla sola data materiale di sottoscrizione; quindi proroghe operative dopo il 31/10/2018 richiedono indicazione della causale.

  • D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 / D.lgs. 81/2015 (normativa sul lavoro a termine) - richiamato art. 28 co.2 D.lgs. 81/2015

    art. 28 co.2 D.lgs. n. 81/2015

    In caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato per illegittimità del termine/proroga, è dovuta la riammissione e l'indennità prevista dall'art. 28 co.2; la Corte conferma l'applicazione dell'indennità quantificata in base a mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR.

  • Articoli del codice di procedura civile e codice civile richiamati in motivazione

    artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c.; artt. 1326 e 1362 c.c.; art. 12 Disposizioni sulla Legge in Generale

    Sono stati richiamati in relazione ai profili di motivazione, inammissibilità e ai principi generali sull'interpretazione e sull'efficacia temporale delle norme contrattuali; la Corte ha ritenuto infondata o inammissibile la censura che pretendeva di valorizzare la data di stipula anziché l'operatività della proroga.

Massime di principio

  • Per determinare la normativa applicabile a una proroga di contratto a termine si deve considerare la data in cui la proroga inizia a produrre effetti (momento operativo), non la sola data di sottoscrizione.
  • Le proroghe e i rinnovi che producono effetti successivamente al 31/10/2018 rientrano nella disciplina del Decreto Dignità e richiedono l'indicazione scritta e specifica della causale; l'assenza della causale può determinare la conversione del rapporto in tempo indeterminato.
  • La data di redazione anticipata di una proroga, se priva di evidenza di volontà delle parti di sostituire/annullare il precedente contratto, non sottrae la proroga all'applicazione della normativa vigente al momento della sua operatività e non è utilizzabile per eludere norme sopravvenute.
  • Il datore di lavoro che invoca una giustificazione per la proroga (es. sostituzione per ferie) deve allegare e documentare concretamente le circostanze fin dal primo grado e, ai fini del ricorso in Cassazione, indicare i capitoli di prova necessari: la Cassazione non integra fatti o prove non autosufficientemente dedotti nel ricorso.
  • In presenza di violazioni formali o sostanziali delle prescrizioni sulle causali e sui termini, il rimedio principale è la conversione del rapporto a tempo indeterminato con obbligo di riammissione e corresponsione dell'indennità prevista dalla legge.

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