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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45463/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza del Giudice di pace di Rovereto del 15/01/2021 che aveva assolto Okunorbo Friday dall'imputazione prevista dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 per non avere ottemperato all'ordine di allontanamento del Questore notificato il 15/04/2016. Il Giudice di pace aveva ritenuto che, all'atto della notifica, l'imputato fosse ristretto in carcere e che quindi l'inottemperanza fosse giustificata come non esigibile. Il Procuratore dedusse in cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilevando che al momento dell'accertamento del reato (22/07/2018) l'imputato si trovava in libertà e pertanto la condotta non poteva essere giustificata dalla precedente detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo infondata la giustificazione basata sulla detenzione al momento della notifica poiché al momento dell'accertamento l'imputato era libero. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Giudice di pace di Rovereto in diversa persona fisica per un nuovo giudizio volto a verificare se la permanenza dell'imputato nel territorio dello Stato dopo la scarcerazione e in costanza dell'ordine di allontanamento integri il reato contestato oppure se l'inosservanza fosse inesigibile per cause oggettive o soggettive.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998

    Norma richiamata per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di allontanamento. La Corte ha interpretato che l'eventuale giustificazione basata sulla detenzione al momento della notifica non vale automaticamente per la fase successiva: va valutata l'esigibilita dell'ordine al momento concreto della condotta contestata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma invocata come motivo di ricorso per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto fondato questo motivo e ha annullato la sentenza per carenza motivazionale rispetto ai fatti temporalmente rilevanti.

Massime di principio

  • La valutazione della giustificazione per inottemperanza a un ordine di allontanamento va effettuata in rapporto al momento della condotta contestata e non solo al momento della notifica dell'ordine.
  • La detenzione al momento della notifica può rendere temporaneamente non esigibile l'ottemperanza, ma una volta cessata la causa di impossibilita (es. scarcerazione) l'obbligo diventa generalmente esigibile salvo che permangano ostacoli oggettivi o soggettivi.
  • Per invocare l'inesigibilita come causa di esclusione della responsabilita, occorre provare che l'impedimento era persistente e rilevante al momento in cui l'imputato avrebbe potuto adempiere; la prova di tali cause spetta tipicamente a chi le deduce.
  • La contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito possono costituire motivo valido di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
  • In casi analoghi è necessario verificare formalmente: date di notifica dell'ordine, periodi di detenzione e scarcerazione, eventuale durata o revoca del provvedimento amministrativo, e la sussistenza di ostacoli amministrativi o di salute che rendessero l'ottemperanza effettivamente inesigibile.

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