Cassazione Penale, Ordinanza n. 09277/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile di tentata estorsione, con applicazione della recidiva reiterata e specifica e determinazione della pena. Con un unico motivo vengono svolte due censure: la prima contesta la qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta all'art. 393 c.p.; la seconda lamenta genericamente l'eccessività della pena e la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione rileva che la prima doglianza sollecita una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la seconda è manifestamente infondata perché la Corte territoriale ha motivato in modo congruo sia sul trattamento sanzionatorio sia sui presupposti della recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto la prima censura inammissibile perché diretta a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie e una diversa ricostruzione del fatto, preclusa in cassazione; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla pena e sulla recidiva, osservando che il giudice di merito aveva fornito una motivazione congrua ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e aveva logicamente valorizzato la continuità del reato con precedenti condanne e la maggiore pericolosità dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come corretta qualificazione giuridica alternativa del fatto, contrapposta alla tentata estorsione; la Corte non accoglie la doglianza perché proposta in termini di rivalutazione del merito.
Indicato, insieme all'art. 133 c.p., come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato quale criterio legale per la commisurazione della pena e la valutazione dei presupposti del trattamento sanzionatorio.
Base della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità, anche se non espressamente indicato nel testo ma desumibile dalla formula finale usata dalla Corte.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione di merito mediante una diversa lettura delle prove o una nuova ricostruzione storica dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione incensurabile e conforme ai principi di diritto.
- La qualificazione giuridica del fatto può essere contestata in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è ammissibile trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità delle fonti.
- La determinazione della pena, comprese le valutazioni su aggravanti, attenuanti, continuazione e recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo per arbitrio, mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- La recidiva reiterata e specifica può essere legittimamente applicata quando il giudice dia conto, con motivazione congrua, della continuità tra il nuovo reato e i precedenti penali, della maggiore pericolosità sociale e dell'accresciuta capacità a delinquere.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei presupposti di legge, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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