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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3920/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per incendio boschivo (art. 423-bis c.p.). I motivi di cassazione: 1) nullità delle notifiche (avviso di conclusione indagini e decreto di fissazione udienza) perché eseguite a mani del difensore d'ufficio dopo un solo tentativo a mezzo posta al domicilio; 2) vizio di motivazione e valutazione erronea delle prove in ordine all'identificazione dell'autore (confronto fotografico/biometrico non affidabile, visibilità scarsa del frame, testimoni non esperti, uso non esclusivo dell'auto risultante intestata ad altra persona, illogicità della dinamica del lancio degli ordigni dall'auto in movimento); 3) vizio nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (difficoltà familiari, separazione, perdita del lavoro) e richiesta di rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di condanna a 6 anni di reclusione. Sulle notifiche, la Cassazione ha ritenuto legittima la notifica al difensore d'ufficio in applicazione dell'art. 161 c.p.p., comma 4, richiamando il principio secondo cui la temporanea assenza dal domicilio legittima la notificazione al difensore senza richiedere indagini per accertare l'irreperibilità; inoltre la nomina del difensore di fiducia era intervenuta prima della notifica del verbale dibattimentale. Sulle prove e sull'identificazione, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di merito: identificazione fondata su analogie somatiche, disponibilità e rinvenimento dell'auto presso il domicilio del ricorrente, assenza di elementi che indichino altro conducente, ritrovamento in suo possesso di inneschi della stessa fattura, e transito esclusivo della Mercedes nei punti di innesco in orari compatibili. La dinamica (lancio degli ordigni in movimento) è stata ritenuta plausibile anche alla luce della natura degli zampironi e delle circostanze filmate che non mostrano soste o altri soggetti. Sulla pena, la Cassazione ha ritenuto la valutazione del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità quando logica e congrua: non vanno riconsiderati i fatti e le valutazioni discrezionali già motivate; inoltre è stato valorizzato il grave danno e le modalità aggravanti. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 423-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di incendio boschivo, ossia il reato contestato e riconfermato dalla corte in relazione alla gravità del danno e modalità del fatto.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma di riferimento per le censure di nullità processuali; la Corte ha tuttavia ritenuto infondata la censura connessa alle notifiche, valutando correttamente la questione secondo i principi applicabili.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Consente la notificazione all'avvocato quando la notifica al domicilio dell'imputato non è possibile; la Corte ha interpretato che la temporanea assenza dal domicilio legittima la notificazione al difensore, senza necessità di indagini per provare l'irreperibilità.

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Norma sulle notificazioni per posta; nel caso la difesa contestava l'esecuzione dopo un solo tentativo ai sensi di tale disposizione, ma il Collegio ha ritenuto corretta la procedura complessiva di notificazione.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamato nella difesa come criterio di garanzia sulla conoscenza del procedimento; la Corte ha osservato che le notifiche al difensore d'ufficio possono essere valide anche quando non sia provata l'irreperibilità, salvo i casi previsti dall'art. 157.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riflette principi sulla valutazione della prova e sull'onere di motivazione; la Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito fossero sufficientemente motivate e non meramente speculative.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla pronuncia del giudice sull'accertamento dei fatti e sulle conclusioni; è stata richiamata in relazione al vizio di motivazione dedotto dalla difesa, che è stato ritenuto inammissibile per aspecificità e per rivalutazione dei fatti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina l'attenuante della provocazione o condizione soggettiva attenuante? (richiamata dalla difesa). La Corte ha ritenuto che le circostanze personali addotte non fossero sufficienti a riconoscere le generiche attenuanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione della determinazione della pena da parte del giudice di merito fosse congrua e rientrasse nel suo apprezzamento discrezionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi, Rv. 271772)

    Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772

    Principio fondamentale richiamato: la temporanea assenza dal domicilio o la non agevole individuazione del luogo legittimano la notificazione presso il difensore senza la necessità di ulteriori indagini per l'accertamento dell'irreperibilità.

Massime di principio

  • La notifica all'avvocato, anche d'ufficio, è valida quando la notificazione al domicilio è ostacolata da una temporanea assenza; non è sempre necessario dimostrare l'irreperibilità dell'imputato salvo i casi specifici previsti dalla legge.
  • La Cassazione non riesamina i fatti e le prove in modo libero: le valutazioni probatorie e la ricostruzione fattuale del giudice di merito, se logiche e coerenti, non sono sindacabili in sede di legittimità e le censure che chiedono una rivalutazione dei fatti sono spesso inammissibili o infondate.
  • Un quadro indiziario composto da più elementi convergenti (somiglianze somatiche, disponibilità del mezzo, transiti compatibili, ritrovamento di oggetti utili al reato) può rendere affidabile l'identificazione anche se singoli elementi tecnici (es. qualità dell'immagine) non sono perfetti.
  • La spiegazione della dinamica del fatto deve essere plausibile; per reati concreti (es. lancio di ordigni da un veicolo) la dimostrazione dell'unicità della vettura nei punti di innesco e l'assenza di fermate o di altri soggetti rafforzano la ricostruzione accusatoria.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se adeguatamente motivata con riferimento alla gravità del fatto, al danno e alle modalità, non è facilmente correggibile in Cassazione; le circostanze personali eccezionali devono essere provate e ben motivate per ottenere riconoscimento attenuante.

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