Sentenza n. 757/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Bologna del 22 settembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Bologna di sospensione per quindici giorni delle autorizzazioni relative a un pubblico esercizio
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto adottato ai sensi degli artt. 100 e 17-ter TULPS e dell’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991, con cui era stata disposta la sospensione per quindici giorni delle autorizzazioni del locale. Ha dedotto l’inapplicabilità dell’art. 100 TULPS, sostenendo che nel locale non si erano verificati tumulti o gravi disordini, né vi erano state accertate presenze abituali di persone pregiudicate o pericolose. La ricorrente ha inoltre contestato il travisamento dei fatti e l’affermazione dell’Amministrazione secondo cui vi sarebbe stata superficialità nella gestione e inattività degli addetti alla sicurezza, rappresentando che il responsabile della serata, i dipendenti e il personale di sicurezza si erano attivati in relazione al malore accusato da una ragazza, dopo l’assunzione di una sostanza stupefacente acquistata all’interno del locale. Ha infine contestato la sussistenza dei presupposti per omettere la comunicazione di avvio del procedimento per ragioni di urgenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l’art. 100 TULPS contempla tre autonome fattispecie: tumulti o gravi disordini verificatisi nel locale; abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; costituzione, comunque, di un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica e il buon costume o la sicurezza dei cittadini. La misura ha natura preventiva e non sanzionatoria, perché mira a impedire la prosecuzione di un’attività obiettivamente pericolosa, indipendentemente dalla responsabilità personale del titolare. Anche un singolo episodio può giustificare la sospensione quando integri un oggettivo pericolo per la sicurezza pubblica. Nel caso concreto, la cessione di stupefacente all’interno del locale, seguita dal malore dell’acquirente, è stata ritenuta un fatto grave e sufficiente a giustificare la misura precauzionale, anche senza accertare una responsabilità attiva della società. Il potere del Questore è ampiamente discrezionale, ma resta sindacabile quanto alla ricostruzione del fatto e sotto i profili di difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzione, sviamento e inattendibilità; tali vizi non sono stati ravvisati. La sospensione è stata ritenuta ragionevole e proporzionata. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 100 r.d. n. 773/1931 (TULPS)
«oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata»
La disposizione prevede tre presupposti alternativi e autonomi per la sospensione della licenza e attribuisce al Questore un potere preventivo, non sanzionatorio, esercitabile anche in presenza di un singolo episodio oggettivamente pericoloso per la sicurezza pubblica, indipendentemente dalla responsabilità personale del titolare.
art. 17-ter r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Richiamato quale base normativa del provvedimento di sospensione; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 9, comma 3, l. 25 agosto 1991, n. 287
Richiamato quale ulteriore base normativa del provvedimento impugnato; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
L’Amministrazione ne ha richiamato l’applicazione per omettere la comunicazione di avvio del procedimento in ragione dell’urgenza di tutelare ordine e sicurezza pubblica; il giudice non ha sviluppato uno specifico autonomo esame della censura.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 TULPS è una misura preventiva e non sanzionatoria, diretta a impedire la prosecuzione di una situazione obiettivamente pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, indipendentemente dalla responsabilità personale del titolare del locale.
- Le fattispecie dei tumulti o gravi disordini, dell’abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose e della costituzione comunque di un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini sono presupposti autonomi e alternativi per l’esercizio del potere di sospensione previsto dall’art. 100 TULPS.
- Anche un singolo episodio può giustificare la sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 TULPS quando, per la sua gravità, costituisca un oggettivo pericolo per la sicurezza pubblica.
- Nel sindacare la sospensione adottata ai sensi dell’art. 100 TULPS, il giudice amministrativo può verificare pienamente il fatto storico e controllare la valutazione discrezionale dell’Amministrazione sotto i profili del difetto di istruttoria, dell’illogicità, dell’irragionevolezza, della sproporzione, dello sviamento e dell’inattendibilità, senza sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni di merito non viziate.
- La cessione di sostanze stupefacenti all’interno di un pubblico esercizio, seguita dal malore dell’acquirente, può integrare un fatto oggettivamente grave e pericoloso idoneo a fondare la sospensione precauzionale della licenza, anche in assenza di una responsabilità attiva del gestore.
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