Cassazione Penale, Ordinanza n. 20287/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità della valutazione dei fatti posti a base della revoca: secondo la difesa, la segnalazione relativa a una presunta tentata estorsione sarebbe stata letta in modo non corretto e non vi sarebbero stati elementi idonei a fondare un giudizio sfavorevole sulla prosecuzione della misura. La Corte rileva però che la valutazione sulla compatibilità dei comportamenti tenuti in costanza di misura con la sua prosecuzione è discrezionale e che, nel caso concreto, il Tribunale aveva motivato non solo sui fatti segnalati, ma soprattutto sul pericolo di recidiva e sulla mancata risposta rieducativa del condannato. È stato inoltre osservato che, ai fini della revoca o della mancata prosecuzione della misura, non occorre la prova dell'effettiva commissione del reato ipotizzato, essendo sufficiente l'emersione di un pericolo di recidiva ostativo al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva desunto un pericolo di recidiva dai comportamenti del condannato durante l'affidamento in prova, valorizzando la segnalazione per una presunta tentata estorsione, il controllo dei Carabinieri nei pressi dell'abitazione della persona offesa e il riconoscimento, da parte del condannato, dell'esistenza di un credito che intendeva riscuotere. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354
assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati
La misura alternativa dell'affidamento in prova presuppone che essa sia idonea ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; se emerge un pericolo di recidiva, la prosecuzione della misura è ostativa.
Richiamato solo indirettamente nel contesto della valutazione della discrezionalità del giudizio sul comportamento del condannato e sulla compatibilità con la misura; non risulta però espressamente applicato nel testo fornito.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla revoca o sulla prosecuzione dell'affidamento in prova, il Tribunale di sorveglianza dispone di un apprezzamento discrezionale sulla compatibilità dei comportamenti del condannato con la finalità rieducativa della misura, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- Ai fini della revoca o della mancata prosecuzione della misura alternativa non è necessario accertare in modo pieno la sussistenza del reato ipotizzato nei confronti del condannato; è sufficiente che dagli elementi acquisiti emerga un concreto pericolo di recidiva, incompatibile con la finalità preventiva della misura.
- La valutazione del giudice di sorveglianza può legittimamente fondarsi anche su elementi indiziari relativi a condotte sintomatiche di allarme sociale, purché il ragionamento complessivo sia coerente e non meramente assertivo.
- La doglianza che si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti non è idonea a superare una motivazione non illogica sulla pericolosità del soggetto e sulla conseguente inutilità della prosecuzione dell'affidamento in prova.
Come è indicizzato
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