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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39909/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva chiesto al Tribunale di Torino il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, di quella umanitaria, dopo il rigetto della Commissione territoriale. Riferiva di essere fuggito dal proprio villaggio in Nigeria a seguito di un attacco di pastori fulani che avevano distrutto il villaggio; aggiungeva di aver vissuto in una situazione di difficoltà economica nello Stato di Ebony e di essersi poi spostato in Algeria, Libia e infine in Italia. Il Tribunale rigettava la domanda. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 14, lett. c, d.lgs. 251/2007 e, in rubrica, anche il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.; la Corte rilevava però che era richiamato un parametro motivazionale non più applicabile ratione temporis e che la censura di violazione della norma sulla protezione sussidiaria non era poi sviluppata, essendosi il ricorrente limitato a invocare il principio della prova attenuata e a prospettazioni generiche sulla complessità della società africana. Con il secondo motivo si denunciava ancora un vizio motivazionale, ma la censura non si confrontava con la concreta motivazione del Tribunale sul punto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che entrambi i motivi erano costruiti anche su un vizio di motivazione non applicabile ratione temporis e, comunque, il primo motivo era privo di effettivo sviluppo argomentativo sulla violazione dell'art. 14, lett. c, d.lgs. 251/2007, mentre il secondo non si confrontava con la motivazione del decreto impugnato. Nulla è stato disposto sulle spese perché il controricorso del Ministero era reputato puramente apparente e non rispettoso del minimo esigibile ex art. 370 c.p.c. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. c, d.lgs. 251/2007

    La censura richiamava la disposizione sulla protezione sussidiaria, ma la Corte ha rilevato che la deduzione non era effettivamente sviluppata nel motivo di ricorso.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro evocato per la violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha rilevato che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non era applicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso del Ministero è stato ritenuto puramente apparente e quindi non idoneo a soddisfare il minimo esigibile di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che richiami un vizio di motivazione non più applicabile ratione temporis alla decisione impugnata.
  • La censura di violazione di legge deve essere specificamente sviluppata nel corpo del motivo: il semplice richiamo in rubrica della norma asseritamente violata non basta se la doglianza non è argomentata.
  • Il motivo per cassazione deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; è inammissibile se resta astratto o generico e non si misura con le ragioni effettivamente poste a base della decisione.
  • L'apparenza del controricorso può escludere la regolazione delle spese, quando l'atto difensivo non raggiunga il minimo contenutistico richiesto dalla legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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