Cassazione Penale, Sentenza n. 33074/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto del 17/06/2021 con cui la Corte d'appello di Napoli ha confermato la confisca disposta dal Tribunale di Napoli sui beni attribuiti a terzi (nuora e figlie) ritenuti riconducibili a Vincenzo Mazzarella. Si deducevano: carenza di prova della fittizietà delle intestazioni (gli immobili sarebbero stati acquistati negli anni 2003-2004 ed intestati sin dall'origine, quindi fuori dal biennio presuntivo previsto dalla norma), omessa e insufficiente motivazione sulla disponibilità effettiva dei beni da parte del proposto, valutazione congetturale della provenienza illecita dei fondi (non adeguatamente considerata la documentazione difensiva che indica provviste da terzi, quali i genitori dell'intestataria), e violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione perché la Corte d'appello giustificò la confisca anche sulla base della pericolosità di un terzo (Giuliano Luigi) non parte della proposta di misura.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati, annullando il decreto impugnato e rinviando alla Corte d'appello per nuovo giudizio. La decisione motivata dalla Corte di cassazione rileva violazioni di legge: uso di considerazioni su soggetti estranei alla proposta di misura (violazione del principio di correlazione, del contraddittorio e del diritto di difesa); omessa motivazione rispetto ai requisiti necessari per estendere la confisca ai terzi (in particolare la mancanza di accertamento della disponibilità di fatto dei beni da parte del proposto); errata e incompleta valutazione della sproporzione senza tener conto delle deduzioni e della documentazione difensiva relativa alla provenienza lecita dei fondi. Conseguentemente il provvedimento è annullato e la Corte d'appello dovrà riesaminare la questione tenendo conto dei rilievi indicati.
Norme richiamate
comma 1, lett. b) (violazione di legge)
La censura era fondata su violazione di legge nella motivazione e nella applicazione delle norme relative alla confisca e agli accertamenti richiesti.
Norma processuale sulla trattazione del ricorso; indicata come modalità di trattazione del procedimento.
art. 26, decreto legislativo n. 159/2011
comma 1 e comma 2 (lett. a) e b))
Stabilisce la disciplina sulla fittizietà di intestazioni o trasferimenti a terzi e le presunzioni operate per trasferimenti/intestazioni effettuati nei due anni antecedenti la proposta di misura; la Corte ha ricordato che fuori dalle ipotesi presuntive l'onere probatorio grava sull'accusa per dimostrare la fittizietà.
Massime di principio
- La presunzione di fittizietà prevista dall'art. 26 d.lgs. 159/2011 opera limitatamente ai trasferimenti o intestazioni effettuati nei due anni antecedenti la proposta: acquisiti ben antecedenti a quel biennio non godono della presunzione e richiedono prova più solida dell'illiceità.
- Fuori dalle ipotesi di presunzione, l'onere di provare che un bene intestato a terzi sia mero titolo formale (fittizio) grava sull'accusa: la mera sproporzione tra redditi e valore dei beni non è sufficiente per estendere la confisca a terzi.
- Per confiscare beni intestati a terzi è necessario accertare non solo la sproporzione, ma anche la disponibilità di fatto del bene da parte del soggetto pericoloso (collegamento materiale tra il bene e il proposto).
- La Corte non può fondare la decisione su fatti o soggetti che non sono stati oggetto della proposta di misura o del contraddittorio: va rispettato il principio di correlazione tra contestazione e decisione e il diritto di difesa.
- La documentazione difensiva che indica provviste lecite da terzi (es. genitori) deve essere valutata e motivatamente esclusa dall'autorità giudicante prima di ritenere inesistente la provenienza lecita; in caso contrario la motivazione è insufficiente.
- In fase di impugnazione è utile evidenziare rapporti familiari (conflittualità, assenza di convivenza, detenzione o latitanza del presunto effettivo titolare) che possono rendere implausibile l'intestazione fittizia e che impongono al giudice di valutare la reale disponibilità dei beni.
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