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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03073/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto concluso nel 2014 per la realizzazione di un complesso edilizio ad uso alberghiero. A seguito di accertamento tecnico preventivo, la società committente ha citato l'appaltatrice e il progettista/direttore dei lavori chiedendo l'accertamento della loro responsabilità per copiose infiltrazioni e la loro condanna all'eliminazione dei vizi. L'appaltatrice ha evocato in giudizio la propria subappaltatrice in altro separato processo, sostenendo che i difetti dipendessero da questa, e il direttore dei lavori ha chiesto la sospensione necessaria del giudizio del committente in attesa dell'esito del processo tra appaltatrice e subappaltatrice. Il Tribunale ha accolto l'istanza e ha sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c. La committente ha proposto regolamento di competenza deducendo che mancavano i presupposti della sospensione necessaria: non bastava un mero collegamento fattuale tra le cause, i giudizi non riguardavano le stesse parti, il rapporto di subappalto era res inter alios rispetto al committente e, comunque, i lavori di ripristino già eseguiti non avevano eliminato i vizi riscontrati.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva disposto la sospensione necessaria del giudizio e ha ordinato la prosecuzione del processo. La Corte ha ritenuto illegittima la sospensione perché, essendo le due cause pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario e connesse, avrebbe dovuto eventualmente valutarsi la riunione ex artt. 273 o 274 c.p.c.; soprattutto, non sussisteva una pregiudizialità tecnico-giuridica ai sensi dell'art. 295 c.p.c., poiché il giudizio tra appaltatrice e subappaltatrice non poteva produrre effetti vincolanti nei confronti del committente, estraneo al rapporto di subappalto e non parte di quel processo. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    la procura speciale conferita per il giudizio di merito abilita anche a proporre regolamento di competenza, salvo esclusione espressa e inequivoca nel mandato; la norma speciale prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c.

  • art. 83, quarto comma, c.p.c.

    la regola della procura speciale presunta per un solo grado non impedisce, nel caso del regolamento di competenza, l'utilizzo della procura al giudizio di merito se non vi è esclusione espressa.

  • art. 42 c.p.c.

    norma invocata quale base formale del regolamento di competenza contro il provvedimento di sospensione.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria è ammessa solo quando la decisione della causa dipenda in senso tecnico-giuridico dall'esito di altra causa, con vincolo di giudicato o con questione che costituisca antecedente logico-giuridico necessario e vincolante; non basta un mero collegamento fattuale o la similitudine delle questioni.

  • artt. 273 c.p.c.

    in presenza di cause connesse pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, il giudice deve valutare la riunione per ragioni di connessione, ove possibile.

  • art. 274 c.p.c.

    in alternativa alla sospensione, le cause connesse pendenti davanti allo stesso ufficio possono essere riunite, salvo che il diverso stato dei procedimenti lo impedisca.

  • art. 1656 c.c.

    il consenso del committente al subappalto rende legittimo il ricorso dell'appaltatore a tale modalità esecutiva, ma non instaura un rapporto diretto tra committente e subappaltatore.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità in senso stretto: la decisione della causa sospesa deve dipendere da un'altra causa in modo vincolante, tale da incidere con efficacia di giudicato sul thema decidendum della prima.
  • Non è legittima la sospensione del giudizio quando le cause, pur connesse, pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario: in tale situazione il giudice deve prioritariamente valutare la riunione dei procedimenti ex artt. 273 e 274 c.p.c., salvo incompatibilità derivante dallo stato diverso delle cause.
  • Un giudizio tra appaltatore e subappaltatore non è, di regola, pregiudiziale rispetto al giudizio tra committente e appaltatore, perché il committente è estraneo al rapporto di subappalto e non è vincolato dagli esiti di quel processo.
  • L'autorizzazione o il consenso del committente al subappalto non crea un rapporto contrattuale diretto tra committente e subappaltatore; le obbligazioni del subappaltatore restano nei confronti del solo appaltatore.
  • Nel regolamento di competenza la Corte può esaminare la questione di competenza nella sua interezza, non essendo vincolata ai soli motivi specificamente formulati dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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