Cassazione Penale, Sentenza n. 4606/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal GIP del Tribunale di Monza del 16/04/2021 lamentando un vizio di motivazione relativo all'applicazione, nella stessa sentenza, della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno. Secondo la difesa, l'accordo tra le parti non conteneva alcuna previsione circa la misura di sicurezza e pertanto il giudice avrebbe dovuto specificare le ragioni per le quali riteneva di applicarla, indicandone gli elementi sintomatici della pericolosità sociale per ciascun imputato; il semplice rinvio all'art. 417 c.p. non sarebbe stato sufficiente, trattandosi di reati ex art. 416 (associazione a delinquere) per i quali la misura non sarebbe obbligatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che le sentenze di patteggiamento sono impugnabili limitatamente ai casi previsti dall'art. 448 co. 2‑bis c.p.p. ma che tale disciplina si applica solo alle statuizioni che costituivano oggetto dell'accordo; se la misura di sicurezza non è stata concordata, la relativa statuizione è impugnabile per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha inoltre stabilito che, se la misura di sicurezza fosse obbligatoria, sarebbe sufficiente il rinvio alla norma che la prevede; invece, per misure facoltative (come la libertà vigilata in relazione all'associazione semplice ex art. 416 c.p.) il giudice deve motivare specificamente la sussistenza dei presupposti e la pericolosità sociale per ciascun condannato. Dato che la libertà vigilata non è obbligatoria per il reato di associazione a delinquere "semplice", la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Monza.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento e della pronuncia di sentenza ai sensi dell'accordo tra le parti; quadro procedurale entro cui è stata resa la sentenza impugnata.
Limita l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento alle ipotesi previste; si applica alle statuizioni che erano condizioni dell'accordo o esplicitamente oggetto dell'accordo stesso, ma non quando la misura di sicurezza non sia stata concordata.
Norma generale sulle impugnazioni per vizio di motivazione; applicabile alla sentenza di patteggiamento quando la misura di sicurezza non è stata oggetto dell'accordo e dunque la statuizione è deducibile come vizio di motivazione.
Delitto di associazione a delinquere ("semplice"); per questo reato la misura della libertà vigilata non è obbligatoria e la sua applicazione richiede motivazione specifica sulla pericolosità sociale.
Associazione di tipo mafioso; normativa collegata che, per le sue caratteristiche, può comportare valutazioni diverse circa l'applicabilità di misure di sicurezza.
Disposizioni connesse alle associazioni criminali; citata nel ragionamento giurisprudenziale sulla differenza tra associazione 'semplice' e associazione di tipo mafioso.
Richiamo normativo utilizzato nella sentenza impugnata: la Corte osserva che il rinvio a tale articolo può non bastare quando la misura è facoltativa; in particolare non trasforma in obbligatoria l'applicazione della misura per l'associazione "semplice" ex art. 416.
Delitto di truffa, parte del quadro fattuale per cui sono state irrogate pene in sede di patteggiamento; rilevante ai fini complessivi della vicenda ma non determinante per l'obbligatorietà della misura di sicurezza.
Massime di principio
- Se in un patteggiamento la misura di sicurezza non è stata espressamente prevista nell'accordo, la sua applicazione nella sentenza richiede una motivazione specifica: il giudice deve indicare gli elementi che comprovano la pericolosità sociale del singolo condannato.
- L'art. 448 co. 2‑bis c.p.p. limita l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento ma non esclude il controllo per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.) quando la misura o la statuizione non risultano oggetto dell'accordo.
- Quando la legge rende obbligatoria una misura di sicurezza, il giudice può limitarsi al rinvio alla norma; quando la misura è facoltativa occorre una valutazione e motivazione individualizzata.
- L'associazione a delinquere "semplice" (art. 416 c.p.) non comporta automaticamente l'obbligatorietà di misure di sicurezza come avverrebbe per reati con caratteristiche di tipo mafioso; pertanto l'applicazione di misure va commisurata e motivata caso per caso.
- In caso di applicazione di una misura di sicurezza senza adeguata motivazione, la decisione può essere annullata in parte e rimessa al giudice di merito per nuovo esame limitatamente alla misura stessa.
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