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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02203/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziario ma aveva confermato la condanna per più reati. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicarla. La Suprema Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e versata in fatto, rilevando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato l'offensività della condotta, il numero delle banconote false detenute, le modalità della spendita dei biglietti contraffatti e l'intensità del dolo; il ricorso si limitava peraltro a riproporre le medesime doglianze già disattese in appello.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato come disposizione di continuazione per i reati contestati ai capi 1, 2 e 3.

  • art. 61, n. 25, c.p.

    richiamato quale circostanza aggravante applicata al capo 1.

  • art. 455 c.p.

    norma incriminatrice posta a base del capo 1, relativa alla spendita di monete false.

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice posta a base dei capi 2 e 3, uno dei quali tentato ex art. 56 c.p.

  • art. 56 c.p.

    richiamato per il capo 3, indicante il tentativo di truffa.

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta non applicabile per l'offensività della condotta e l'intensità del dolo.

  • art. 616 c.p.p.

    disposizione applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice di merito ha motivatamente escluso la lieve offensività valorizzando elementi concreti della condotta, come la quantità degli oggetti illeciti, le modalità esecutive e l'intensità del dolo.
  • In sede di legittimità, una censura che si limiti a contestare la valutazione di merito sull'offensività del fatto, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, è inammissibile perché trasforma il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • La reiterazione in cassazione di doglianze già specificamente disattese dal giudice di appello può integrare una manifesta infondatezza del motivo e condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniFalsità in atto pubblicoTruffa
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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