Cassazione Penale, Ordinanza n. 13414/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto che aveva presentato istanza ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. per ottenere il ristoro/credito compensativo per periodi di detenzione eseguiti in condizioni umane e degradanti. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto solo parzialmente l'istanza; contro tale provvedimento era stato proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza, che lo aveva dichiarato inammissibile per genericità. Con il ricorso per cassazione il detenuto ha dedotto due motivi, formulati promiscuamente come violazione di legge e vizio motivazionale: (1) mancata disamina, da parte del Tribunale di sorveglianza, delle ragioni svolte a sostegno del reclamo, senza però indicare quali circostanze decisive sarebbero state omesse; (2) mancata valutazione del periodo di detenzione durante la pandemia da Covid-19, senza spiegare quale incidenza concreta tale periodo avrebbe avuto ai fini della domanda ex art. 35-ter ord. pen., oltre a richiamare in modo generico la violazione del diritto di difesa e della libertà di esercizio della professione del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi privi di specificità: il primo perché non individua le circostanze decisive asseritamente trascurate; il secondo perché si limita a una generica doglianza sulla mancata considerazione del periodo pandemico, senza chiarire la sua rilevanza rispetto al rimedio richiesto ex art. 35-ter ord. pen. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rimedio compensativo/ristorativo per la detenzione subita in condizioni contrarie alla dignità umana; il ricorso deve indicare in modo specifico i periodi e le circostanze rilevanti per la domanda.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sorveglianza, i motivi devono essere specifici: non è sufficiente denunciare in modo apodittico l'omessa valutazione delle deduzioni difensive, ma occorre indicare quali fatti decisivi sarebbero stati trascurati e perché.
- La censura che si limiti a richiamare un determinato periodo di detenzione o un contesto fattuale particolare, senza spiegare la sua concreta incidenza sulla pretesa ex art. 35-ter ord. pen., è inammissibile per genericità.
- La deduzione di una violazione del diritto di difesa, se non accompagnata da una puntuale allegazione della lesione subita e della sua rilevanza decisiva, non integra un motivo idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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