Cassazione Civile, Ordinanza n. 41390/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La società di leasing aveva impugnato un avviso di accertamento IMU emesso dal comune per omesso versamento del saldo relativo all'anno d'imposta 2013 su un complesso immobiliare dato in locazione finanziaria a una società utilizzatrice. La contribuente sosteneva di non essere soggetto passivo IMU, assumendo che, pur dopo la risoluzione del contratto per morosità dell'utilizzatore, l'immobile le era stato materialmente riconsegnato solo in epoca successiva rispetto al periodo d'imposta oggetto di accertamento. La Commissione provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione regionale aveva riformato la decisione ritenendo che, per gli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo sia il locatario dalla stipula fino alla data di effettiva consegna del bene al locatore. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 99/2009 e dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, contestando l'affermazione secondo cui, in caso di mancata riconsegna dell'immobile dopo la risoluzione del leasing, la soggettività passiva IMU ricadrebbe sul concedente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito favorevole al comune. Ha interpretato l'art. 9 D.Lgs. 23/2011 nel senso che, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il locatario è soggetto passivo solo per tutta la durata del contratto; con la risoluzione del leasing la soggettività passiva torna in capo al locatore/società di leasing, anche se il bene non sia stato ancora materialmente restituito. La Corte ha richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e ha escluso profili di incostituzionalità della disciplina. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese di legittimità sono state compensate, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1
Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili [...] Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto
Per gli immobili in leasing il locatario è soggetto passivo solo durante la vigenza del contratto; dopo la risoluzione, anche se il bene non è ancora stato riconsegnato, il soggetto passivo torna a essere il locatore/società di leasing.
D.Lgs. n. 99 del 2009, art. 8, comma 2
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge; la Corte non ne ricava un diverso criterio di individuazione del soggetto passivo IMU rispetto all'art. 9 D.Lgs. 23/2011.
art. 53 Cost.
La disciplina è ritenuta conforme al principio di capacità contributiva perché il presupposto impositivo prescinde dalla mera disponibilità materiale del bene e si collega al titolo giuridico che ne giustifica il possesso.
art. 3 Cost.
La Corte esclude una violazione del principio di uguaglianza, ritenendo che l'eventuale pregiudizio derivi dalla condotta dell'utilizzatore che non restituisce il bene, non dalla norma tributaria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Ai fini dell'IMU sugli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario solo per la durata del contratto; con la risoluzione del leasing, la soggettività passiva si trasferisce al locatore anche se il bene non è ancora stato restituito materialmente.
- Nel tributo immobiliare il concetto rilevante è il possesso in senso giuridico, cioè il titolo che legittima il godimento del bene, non la sola disponibilità di fatto.
- La mancata riconsegna del bene da parte dell'utilizzatore non sposta la soggettività passiva fiscale sul locatario dopo la cessazione del rapporto, ma può fondare rimedi civilistici o risarcitori del proprietario/locatore.
- La disciplina dell'IMU sui beni in leasing non contrasta con gli artt. 3 e 53 Cost. quando il prelievo è ancorato al titolo giuridico di possesso e non alla materiale detenzione del bene.
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