Cassazione Civile, Ordinanza n. 12517/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dirigente medica del servizio sanitario regionale per ottenere la quota residua di un incentivo Covid previsto dalla normativa emergenziale e dall'accordo sindacale regionale. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'azienda sanitaria al pagamento della differenza rispetto a quanto già corrisposto. In appello l'azienda sanitaria ha contestato solo il criterio di quantificazione, sostenendo che nella somma dovessero essere detratti gli oneri sociali e l'IRAP, con conseguente riduzione dell'importo spettante alla lavoratrice. La Corte d'appello ha respinto tale impostazione, ritenendo che l'IRAP gravi sull'azienda e non possa essere traslata sulla dipendente, e che la decurtazione vada effettuata a monte sulle risorse assegnate. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020, dell'accordo sindacale regionale del 28/05/2020 e dell'art. 81 Cost., sostenendo che il premio andasse considerato al lordo solo delle imposte del lavoratore e che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'incidenza dell'IRAP sul compenso individuale; ha inoltre dedotto la violazione dell'accordo sindacale. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui lo stanziamento pubblico destinato agli incentivi Covid è lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, ma ciò non consente di ridurre pro quota l'importo spettante al singolo lavoratore per trasferirgli l'incidenza dell'IRAP. L'IRAP, infatti, è un onere riferibile all'azienda sanitaria e non al dipendente, sicché il compenso previsto dalla contrattazione/accordo collettivo non può essere abbattuto in ragione di tale imposta, salvo il caso in cui sia violato un limite massimo di spesa inderogabilmente posto a carico dell'amministrazione. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura relativa alla violazione dell'accordo sindacale, perché non si trattava di contrattazione nazionale e perché il ricorso non indicava quali regole ermeneutiche fossero state violate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020
"al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione"; "premio" "di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente"
La norma disciplina l'incremento dei fondi e l'erogazione del premio Covid, precisando che la spesa complessiva è al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione; ciò non autorizza la traslazione dell'IRAP sul dipendente né una riduzione del credito individuale per effetto di tale imposta.
art. 81 Cost.
È invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi del rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di spesa, ma la Corte esclude che il mancato rispetto delle regole di contabilità pubblica possa incidere sul diritto del lavoratore, salvo il caso di limiti massimi di spesa inderogabili a carico dell'amministrazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge.
Richiamato per affermare che l'IRAP determina un innalzamento della base imponibile dei compensi corrisposti al personale, ma resta onere dell'amministrazione e non può essere posta a carico del dipendente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 86, comma 6, CCNL personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018
È richiamato nella ricostruzione del sistema di finanziamento delle risorse destinate alle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro.
Massime di principio
- Quando una disciplina emergenziale prevede un finanziamento complessivo "al lordo" degli oneri a carico dell'amministrazione, tale previsione non comporta automaticamente la riduzione del compenso individuale del lavoratore per trasferirgli imposte o oneri che gravano sull'ente datore di lavoro.
- L'IRAP è un costo dell'organizzazione datoriale e non può essere decurtata dal trattamento economico spettante al dipendente in base alla contrattazione collettiva o a un accordo applicativo, salvo che l'importo individuale violi un limite massimo di spesa inderogabile posto a carico dell'amministrazione.
- La deduzione della violazione di un accordo collettivo o sindacale deve confrontarsi con specifiche regole di ermeneutica contrattuale: in cassazione non è sufficiente affermare in modo generico l'erronea interpretazione dell'accordo.
- Le regole di contabilità pubblica e di equilibrio finanziario dell'ente non possono essere opposte al lavoratore per comprimere un credito retributivo o incentivante già maturato, se non nei limiti in cui la legge abbia imposto espressamente un tetto di spesa inderogabile per l'amministrazione.
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