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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22805/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di condanna al pagamento di euro 5.000 proposta dalla titolare di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nei confronti della società finanziaria, con la chiamata in causa anche del datore di lavoro. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale, investito dell'appello della finanziaria, ha accolto il gravame dichiarando improcedibile la domanda originaria per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo: 1) violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, perché il Tribunale aveva disposto la mediazione dopo la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa in decisione, momento che, secondo la ricorrente, avrebbe precluso l'ordine di mediazione; 2) violazione del medesimo art. 5, comma 2, perché l'improcedibilità avrebbe dovuto riguardare al più il grado di appello e non la domanda proposta sin dal primo grado, sostenendosi che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice integrasse una qualificata inattività delle parti e che l'onere di impulso gravasse sull'appellante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il provvedimento del giudice d'appello che rimette la causa in istruttoria per consentire la mediazione ha natura ordinatoria e non è sindacabile in cassazione, salvo ipotesi di manifesta incongruità o contraddittorietà non dedotte; inoltre la retrocessione alla fase istruttoria riporta il giudizio al momento antecedente la precisazione delle conclusioni, consentendo il rilievo della condizione di procedibilità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la mancata esecuzione della mediazione disposta dal giudice incide sulla domanda originaria proposta da chi era onerato di esperire la mediazione e non sulla sola impugnazione; quindi l'improcedibilità si cristallizza sulla pretesa introduttiva. La Corte ha richiamato il principio per cui, quando la mediazione è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, il mancato rispetto dell'invito determina l'improcedibilità dell'azione originaria e non dell'eventuale appello. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per difetto di attività difensiva delle intimate; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010

    La mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda nelle materie previste e il suo mancato esperimento può essere rilevato nei limiti di legge.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010

    "L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa"

    La previsione regola lo svolgimento dell'udienza e non introduce una nullità processuale; consente al giudice d'appello di disporre la mediazione rimettendo la causa in istruttoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi dedotti per violazione di legge.

  • art. 356 c.p.c.

    I provvedimenti istruttori assunti dal giudice d'appello conservano carattere ordinatorio e non sono ordinariamente sindacabili in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi soggetti a mediazione obbligatoria, la mancata eccezione tempestiva o il mancato rilievo d'ufficio nei limiti di legge non impediscono al giudice d'appello di disporre la mediazione come condizione di procedibilità discrezionale.
  • L'ordinanza con cui il giudice d'appello rimette la causa in istruttoria per consentire la mediazione ha natura ordinatoria e, di regola, non è impugnabile in cassazione come vizio autonomo, salvo vizi manifesti di illogicità o contraddittorietà.
  • Quando la mediazione viene ordinata dal giudice, l'inadempimento dell'invito incide sulla domanda originaria proposta dalla parte onerata dell'adempimento e non soltanto sull'impugnazione successivamente proposta contro la sentenza che abbia rilevato la carenza.
  • L'onere di attivare la mediazione grava sulla parte che, sin dall'introduzione del giudizio, era tenuta a esperirla per legge; non rileva che la vicenda processuale sia giunta in appello, se la condizione di procedibilità mancava già in primo grado.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che, pur denunciando una violazione di legge, non sia idoneo a incidere concretamente sulla decisione impugnata e sia quindi privo di interesse attuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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